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Provvedimento del 18 febbraio 2010 [1705683]

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[doc. web n. 1705683]

Provvedimento del 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata a Prelmultimedia s.r.l., con la quale Valerio Di Stefano, dopo aver ricevuto un messaggio di posta elettronica non sollecitato all´indirizzo fornitogli dal Ministero dell´istruzione per il quale presta servizio (contenente un´offerta per l´acquisto di DVD didattici), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano presso gli archivi della resistente, di averne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine delle informazioni, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con la medesima istanza, l´interessato si è opposto all´ulteriore utilizzo dei dati che lo riguardano, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato il 12 novembre 2009 nei confronti di Prelmultimedia s.r.l. con il quale Valerio Di Stefano, lamentando il mancato riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 dicembre 2009 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini relativi al procedimento;

VISTE le memorie pervenute il 10 dicembre 2009 e il 22 gennaio 2010 con le quali la resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente e, nell´accogliere l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano, ha precisato di aver trattato soltanto l´indirizzo di posta elettronica per l´inoltro di "una semplice comunicazione di settore" inerente all´insegnamento, illustrando le modalità attraverso le quali tale indirizzo era stato reperito;

VISTE le note pervenute il 3 e il 9 dicembre 2009 con cui il ricorrente ha contestato l´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica in questione e ha ribadito la richiesta relativa alle spese per il procedimento;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, tenuto conto che la resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, aderendo anche all´opposizione da questi manifestata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della società resistente, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Prelmultimedia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1705683
Data
18/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso