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Provvedimento del 18 febbraio 2010 [1705693]

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[doc. web n. 1705693]

Provvedimento del 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 10 novembre 2009 e presentato da Pasquale Castronovo, rappresentato e difeso dall´avv. Carmela Buttò, nei confronti di Consel S.p.A., Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A. con il quale il ricorrente ha chiesto alle predette società di cancellare dai sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.) i dati che lo riguardano riferiti a un prestito personale (in relazione al quale l´interessato risultava "coobligato") erogato da Consel S.p.A. in data 8/10/2008 e ancora in corso con segnalazione di ritardo nel pagamento di una rata, "successivamente (14/4/2009) regolarizzata". Ciò in quanto, a suo avviso, non sarebbero stati correttamente aggiornati i dati presenti nei "database" dei citati s.i.c. (dato che, ad esempio, nel report di Crif S.p.A. datato 31/05/2009 in relazione al citato rapporto risulterebbe "in maniera inesatta un ritardo non regolarizzato con riferimento alla Consel (…), nonostante il pagamento fosse stato effettuato il 14/4/2009"); rilevato che il ricorrente ha contestato, altresì, la liceità del trattamento effettuato da Consel S.p.A., in particolare per non aver ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati personali ai predetti sistemi di informazioni creditizie, come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha, infine, chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 dicembre 2009 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 1° dicembre 2009 con la quale Crif S.p.A. ha preliminarmente sostenuto che la stessa tratta esclusivamente i dati personali degli interessati "relativi alle richieste e rapporti di credito, nella stessa forma e contenuto in cui gli stessi sono inviati dagli enti partecipanti –nel caso di specie Consel- e senza alcun intervento o attività di elaborazione, valutazione o integrazione dei dati"; rilevato, inoltre, che, dopo aver precisato che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, previsto dal codice di deontologia e di buona condotta, è posto in capo ai singoli enti partecipanti, ha dichiarato di aver ricevuto conferma da Consel S.p.A. che quest´ultima avrebbe provveduto a fornire "a seguito del verificarsi dei ritardi nei pagamenti, il preavviso circa l´imminente registrazione dei dati" di cui all´art. 4, comma 7, del codice deontologico di settore; rilevato, poi, che Crif S.p.A. ha, da ultimo, inviato un report aggiornato al 9 febbraio 2010 da cui si evince che dal mese di dicembre 2009 "i pagamenti sono risultati regolari";

VISTA la memoria inviata in data 4 dicembre 2009 con la quale Experian Information Services S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno) ha, a sua volta, confermato che Consel S.p.A. avrebbe provveduto a fornire all´interessato -a seguito del verificarsi dei ritardi nei pagamenti- il preavviso circa l´imminente registrazione dei dati di cui all´art. 4, comma 7, del codice deontologico di settore;

VISTA la nota datata 30 novembre 2009 con la quale Consel S.p.A. ha sostenuto che i dati personali riferiti al citato prestito personale sono stati trattati e comunicati ai s.i.c. di riferimento "con l´aggiornamento mensile come previsto dall´art. 4 comma 8 del codice deontologico", riferendosi in particolare alla "segnalazione di ritardo relativa alla rata di marzo 2009"; rilevato, inoltre, che tale società ha inviato copia delle lettere di "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso i s.i.c., inviate al ricorrente presso l´indirizzo di residenza (da ultimo il 16 marzo 2009) e che la società finanziaria ha, altresì, precisato che "le rate relative ai mesi di aprile, giugno, agosto, settembre, ottobre 2009 risultano tutte insolute con causale insufficienza fondi e regolarizzate successivamente alla scadenza contrattualmente pattuita: tutte le segnalazioni relative a tali scadenze sono state recepite dai sic con gli aggiornamenti mensili";

RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarli al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti, comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al prestito personale erogato da Consel S.p.A. in data 8/10/2008, allo stato della documentazione in atti, risulta essere stato fornito al ricorrente il citato preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia, e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente da Consel S.p.A. ai menzionati s.i.c. in relazione ai ritardi nei pagamenti del finanziamento in questione è stata effettuata in modo lecito; ciò, in quanto Consel S.p.A. ha, nel corso del procedimento, fornito sufficienti elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codice deontologico, anche in ordine all´invio del c.d. preavviso di inserimento nei sistemi di informazioni creditizie, attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver fornito all´interessato tale comunicazione; rilevato, pertanto che la richiesta di cancellazione dei dati personali in questione dai s.i.c. gestiti da Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A. deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal menzionato codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti regolarizzati da meno di 12 mesi (art. 6, comma 2, lett. a) del medesimo codice di deontologia e di buona condotta): ciò anche in relazione al verificarsi di ritardi ulteriori rispetto a quelli di cui vi era cenno nell´atto di ricorso;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, anche in ragione della specificità e complessità della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli