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Provvedimento dell'11 febbraio 2010 [1706189]

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[doc. web n. 1706189]

Provvedimento dell´11 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 9 novembre 2009, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Federico Riccucci e dal dott. Stefano Frasi), titolare di un negozio specializzato nella vendita on-line di articoli per cani, nei confronti di KW, in qualità di presidente di ZZ (ZZ) e titolare del relativo sito internet "www.covoprieca.com", con il quale il ricorrente, nel lamentare la pubblicazione di dati personali che lo riguardano in una pagina del sito che racconta le vicende relative a un cane disabile di cui la resistente, insieme ad un nutrito gruppo di persone, si è interessata, ha ribadito la richiesta (già avanzata con interpello preventivo) di conoscere l´origine di tali dati e si è opposto alla loro ulteriore diffusione, chiedendone la cancellazione; rilevato, in particolare, che il ricorrente ritiene illecita la pubblicazione dei dati in questione (e, tra essi, ad esempio delle coordinate e del numero di conto corrente postale) avvenuta senza il proprio consenso, rilevando che gli stessi sono contenuti nella corrispondenza elettronica scambiata con la stessa e con terzi in relazione all´acquisto (non andato a buon fine) di un articolo per cani destinato all´animale disabile cui la pagina web è dedicata; visto che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 23 dicembre 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 gennaio 2010 con la quale la resistente ha sostenuto la liceità del trattamento effettuato, dichiarando di aver pubblicato i dati del ricorrente quali contenuti nella corrispondenza inviata e ricevuta dallo stesso e dal suo legale, nonché in quella di altre "persone che (…) erano e sono coscienti che la loro solidarietà per le vicende di Spank sarebbe stata pubblica", nell´esercizio del diritto ad esprimere un´opinione e con l´obiettivo di "mettere a conoscenza" tutti coloro che alla vicenda si interessano "sull´evolversi degli avvenimenti" che hanno visto protagonista il cane disabile;

RILEVATO che il trattamento di dati personali in questione rientra nella sfera di applicazione del Codice, ai sensi dell´art. 5, comma 3, dello stesso, tenuto conto che la pagina web sulla quale sono pubblicati i dati personali del ricorrente è attualmente oggetto di diffusione on-line e che tale trattamento, manifestandosi nella forma dell´esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad una vicenda di interesse di una specifica collettività (nel caso di specie un gruppo di volontari animalisti) ricade, in particolare, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del medesimo Codice che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l´attività giornalistica;

CONSIDERATO che, alla luce dell´art. 137 del Codice, il trattamento dei dati per le finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato anche senza il consenso dell´interessato previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell´informazione, di pertinenza e non eccedenza;

RILEVATO che, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non risulta che le informazioni personali di cui al ricorso siano state acquisite in modo illecito, essendo contenute in corrispondenza elettronica di cui la resistente era lecitamente in possesso in quanto mittente, destinataria o codestinataria o reperite poiché rese note dal ricorrente medesimo sui propri siti internet; considerato che le stesse informazioni possono, alla luce delle predette disposizioni, legittimamente essere trattate nell´esercizio della libera manifestazione del pensiero in relazione a una vicenda – quella dell´assistenza ad un cane disabile alla quale in molti si sono interessati – resa nota sul web, senza il consenso dell´interessato, tenuto anche conto che la corrispondenza in questione non ha carattere confidenziale e non si riferisce "alla intimità della vita privata" (cfr. art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d´autore e di altri diritti connessi al suo esercizio");

RILEVATO tuttavia che, nel caso di specie, fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero della resistente – che può esercitarsi anche mediante la pubblicazione di  documentazione a supporto di quanto dalla stessa argomentato –, la diffusione di alcuni dati personali del ricorrente contenuti nella predetta corrispondenza e, in particolare, delle coordinate del conto corrente postale dello stesso (contenute in alcune e-mail e nella copia dell´assegno inviato dal ricorrente alla resistente) e dei suoi recapiti (anche telefonici), risulta aver travalicato i predetti limiti di pertinenza e non eccedenza, non essendo infatti in alcun modo di rilievo in ordine al racconto delle vicende che hanno interessato il cane disabile cui è dedicata la pagina web; ritenuto, alla luce di ciò, di dover accogliere, per questa parte, il ricorso e di dover ordinare alla resistente di eliminare, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali del ricorrente relativi alle coordinate di conto corrente e a tutti i suoi recapiti dalle pagine web attraverso cui sono attualmente diffusi e di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla restanti richieste, così come riproposte nel ricorso, avendo la resistente fornito riscontro alle medesime già prima della presentazione dello stesso, illustrando sufficientemente anche l´origine dei dati in questione;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere altrimenti i propri diritti dinanzi al competente giudice ordinario, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione all´eventuale lesività o diffamatorietà di alcune forme espressive contenute nella pagina contestata;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti alla luce della particolarità della vicenda e della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina alla resistente di eliminare, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali del ricorrente relativi alle coordinate di conto corrente e a tutti i suoi recapiti dalle pagine web su cui risultano attualmente diffusi e di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara infondato il ricorso con riferimento alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 11 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1706189
Data
11/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso