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Provvedimento del 24 febbraio 2010 [1706487]

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[doc. web n. 1706487]

Provvedimento del 24 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 26 gennaio 2010, con il quale XY ha ribadito la richiesta contenuta in un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), indirizzata al Parroco della Parrocchia di S. Giovanni sotto il Duomo di Siena, volta a far annotare sul registro dei battesimi la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica (a cui non era seguito un riscontro idoneo), chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la Parrocchia a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 5 febbraio 2010 con la quale il parroco della citata parrocchia ha dichiarato di aver "provveduto ad annotare nel relativo registro (…)" la volontà del ricorrente di non appartenere più alla Chiesa cattolica;

VISTA l´email inviata l´11 febbraio 2010, con la quale il ricorrente ha confermato che la resistente ha soddisfatto le proprie richieste con "riscontro che (…) corrisponde a tutti i requisiti di legge";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato nel corso del procedimento (confermando di aver provveduto alla richiesta annotazione);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Parrocchia di S. Giovanni sotto il Duomo di Siena, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Parrocchia di S. Giovanni sotto il Duomo di Siena, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1706487
Data
24/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso