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Provvedimento del 24 febbraio 2010 [1706499]

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[doc. web n. 1706499]

Provvedimento del 24 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 17 novembre 2009 con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto a Neos Finance S.p.A. e a Crif S.p.A. la cancellazione dei dati riferiti al finanziamento ottenuto da Neos Finance S.p.A., erogato in data 22 giugno 2001, registrato con segnalazione di ritardi non regolarizzati; in particolare, il ricorrente ha sostenuto che il trattamento di tali dati sarebbe illecito essendo ormai decorso il termine di conservazione di 36 mesi dalla scadenza contrattuale prevista per il 1° luglio 2004, come sarebbe disposto dal codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 novembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 gennaio 2010, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 dicembre 2009 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che alla data dell´ultima comunicazione inviata al ricorrente (21.08.2009) il trattamento dei dati in questione risultava lecito non essendo ancora trascorso il termine di 36 mesi dalla data in cui era stato necessario l´ultimo aggiornamento (maggio 2009), "termine previsto dall´ultima parte dell´art. 6 del citato codice di deontologia per le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi non successivamente regolarizzati, nel caso di vicende rilevanti in relazione al pagamento che ne giustifichino l´aggiornamento da parte dell´ente partecipante"; rilevato, tuttavia, che alla data del 7.12.2009, come risulta da report aggiornato allegato alla nota, "per effetto dell´intervenuto aggiornamento dei dati in questione da parte dell´ente interessato, il rapporto di credito in questione non è più presente nel sic di Crif";

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 dicembre 2009 con la quale Neos Finance S.p.A. ha dichiarato che, non avendo il ricorrente provveduto a rispettare il piano di ammortamento previsto dal contratto di finanziamento, ("effettuando il pagamento delle rate previste con grave ritardo"), aveva "disposto il passaggio a perdita del proprio credito (…) in data 24.11.2009"; visto che la resistente ha poi sostenuto di non aver cancellato la posizione debitoria del ricorrente, in quanto alla data dell´istanza ex art. 7 non era ancora trascorso il termine di conservazione dei 36 mesi che, secondo l´art. 6 del citato codice di deontologia, decorre dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o "dalla data dell´aggiornamento relativo ad eventi rilevanti nel rapporto di credito, quale è, senza dubbio, il passaggio a perdita della posizione"; rilevato, tuttavia, che la società finanziaria, "senza che vi sia riconoscimento alcuno di responsabilità, ha ritenuto di aderire in via di correntezza alla richiesta, provvedendo (…) alla cancellazione nel sistema di informazioni creditizie Crif dei dati riferiti al contratto di finanziamento" in questione, con effetto dal 7 dicembre 2009;

VISTA la nota di replica inviata dal ricorrente in data 15 gennaio 2010;

RITENUTO in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalle resistenti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti delle stesse;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambe le resistenti;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli