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Provvedimento del 18 febbraio 2010 [1707150]

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[doc. web n. 1707150]

Provvedimento del 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 10 novembre 2009 nei confronti di Crif S.p.A. con il quale Anna Maria Panico (rappresentata e difesa dall´avv. Salvatore Travaglino) ha chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano riportati all´interno della "Banca dati Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", ed in particolare l´informazione relativa ad un "Decreto di trasferimento immobili" del 10.3.2004 registrato presso l´Agenzia del Territorio, già Conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere; rilevato che, a parere della ricorrente, il trattamento effettuato sarebbe illecito in quanto sarebbero decorsi più di cinque anni dal decreto con cui l´immobile di proprietà della ricorrente veniva trasferito a terzi con "soddisfo" dei creditori ed essendo stata effettuata dalla competente Conservatoria un´annotazione di "restrizione dei beni", per il cespite oggetto di decreto, in luogo della cancellazione trattandosi di un´iscrizione ipotecaria frazionata (sussistevano porzioni di proprietà comuni ad altri proprietari); rilevato che la ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 30 dicembre 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 1° dicembre 2009 con la quale il titolare del trattamento, nel rappresentare di avere già fornito riscontro alla ricorrente in data 10 giugno 2009, ha precisato che le informazioni di cui l´interessata ha chiesto la cancellazione sono, a suo avviso, lecitamente trattate (in quanto "aggiornate e complete rispetto a quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza") come risulta dall´ispezione ipotecaria estratta in data 1° dicembre 2009 presso l´Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Caserta;
VISTA la memoria di replica inviata in data 5 dicembre 2009 con la quale la ricorrente non ha ritenuto soddisfacente il riscontro ottenuto dalla resistente ed ha insistito per l´accoglimento delle proprie richieste;

VISTA la nota inviata in data 1° febbraio 2010 con la quale la resistente, nel sottolineare che l´annotazione di "restrizione dei beni" contenuta nell´ispezione ipotecaria fornita dalla ricorrente in allegato al ricorso "si riferisce al verbale di pignoramento di immobili del 20.04.1990", ha dichiarato che "tali informazioni non sono però presenti nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita da Crif nella quale sono infatti raccolti solo atti a partire dal 1997";

RILEVATO che il trattamento in esame effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati avanzata dalla ricorrente dal momento che le uniche informazioni detenute in relazione alla stessa da Crif S.p.A. (riferite al citato decreto di trasferimento immobili) non risultano conservate dalla resistente in violazione di legge, trattandosi di informazioni che corrispondono a quelle conservate presso i competenti uffici dell´Agenzia del territorio e di cui non è contestata l´esattezza;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese fra le parti;

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1707150
Data
18/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso