g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 febbraio 2010 [1707159]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1707159]

Provvedimento del 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 13 novembre 2009 con il quale XY ha chiesto alla Banca di credito cooperativo di Cambiano s.c.p.a. di attivarsi per ottenere la cancellazione dal s.i.c. di Crif S.p.A. delle informazioni creditizie negative che lo riguardano (segnalazione di ritardi regolarizzati) in relazione ad un prestito personale erogato il 20 febbraio 2006 dalla citata banca a due diverse persone e per il quale l´interessato aveva prestato garanzia fidejussoria; in particolare, il ricorrente ha contestato la liceità della suddetta comunicazione a Crif S.p.A., sostenendo di non aver ricevuto il preavviso di imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata concessione di "un mutuo in surroga";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 dicembre 2009, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 26 novembre 2009 con la quale Banca di credito cooperativo di Cambiano s.c.p.a. ha precisato di aver dato riscontro con nota del 28 ottobre 2009 alla richiesta di cancellazione formulata dal ricorrente; in particolare, la resistente ha sostenuto che, malgrado il prestito in questione sia stato concesso dalla banca nel febbraio 2006 con contestuale comunicazione dei dati del ricorrente al s.i.c. di Crif S.p.A., "tali dati sono stati caricati da quest´ultima soltanto nel febbraio 2007 a causa di un disguido tecnico"; ne consegue che, in data 10/08/2006, in seguito al mancato pagamento della rata scad. 01/07/2006, è stato spedito solo ai debitori principali il citato preavviso di imminente registrazione dei dati presso i s.i.c.; rilevato, tuttavia, che la resistente, in ragione dell´anomalia verificatasi, ha ritenuto opportuno chiedere a Crif S.p.A. di "scollegare il nominativo" del ricorrente "dal prestito in questione";

VISTO il report Crif aggiornato all´8 gennaio 2010, fornito in risposta a specifica richiesta di questa Autorità, nel quale non risultano più presenti le informazioni creditizie negative in questione riferite al ricorrente;

VISTE le note inviate in data 9 gennaio 2010 e 10 gennaio 2010 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

RITENUTO, pertanto, in ragione delle risultanze istruttorie e dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati dal s.i.c. di Crif S.p.A., ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che deve essere dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente, non avendo questa Autorità competenza in merito, fermo restando che tale richiesta potrà, se del caso, essere avanzata dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca di credito cooperativo di Cambiano s.c.p.a., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca di credito cooperativo di Cambiano s.c.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli