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Provvedimento dell'11 marzo 2010 [1712685]

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[doc. web n. 1712685]

Provvedimento dell´11 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente e del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 7 dicembre 2009 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Romano Pomarici) si è opposta all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che la riguardano ove associati al fallimento di KW s.r.l. nell´ambito dei "Dossier Persona" e di ogni altro report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente la predetta società; visto che, a parere della ricorrente, il trattamento di tali dati non sarebbe lecito perché nel "Dossier persona approfondito" della ricorrente si associano ai dati relativi all´interessata anche eventi pregiudizievoli (il fallimento) che si riferiscono a terzi (KW s.r.l.), "con conseguente nocumento alla sua reputazione, soprattutto nei rapporti commerciali"; rilevato che la ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 dicembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 18 gennaio 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 11 gennaio 2010 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha preliminarmente eccepito l´inammissibilità del ricorso per irregolarità dell´interpello preventivo che sarebbe stato presentato in data 1° luglio 2009 dall´avv. Romano Pomarici in nome e per conto della ricorrente senza allegare la delega o la procura prevista dall´art. 9 del Codice; la resistente ha comunque dichiarato di non poter aderire alla richiesta della ricorrente posto che il trattamento dei dati relativi alla stessa non sarebbe effettuato in modo illecito; ciò, in quanto tali dati sono esatti ed aggiornati, come riportato nel Registro imprese della Camera di commercio di riferimento; rilevato che tali dati sono anche indicati in modo corretto nell´ambito del Dossier persona della ricorrente in quanto "il contestato dato relativo al fallimento della KW s.r.l. non viene (…) direttamente riferito alla ricorrente (la quale non viene mai indicata, né potrebbe apparire quale soggetto fallito (…), ma viene proposto in appositi riquadri di specifiche sezioni del Dossier concernenti le informazioni su una società con cui la persona ha uno stretto legame per via della rilevante carica da quest´ultima rivestita"; rilevato che il trattamento di dati è pertinente e non eccedente atteso che l´oggetto dell´attività di Cerved consiste nel fornire servizi informativi volti a consentire "ai clienti di conoscere e verificare adeguatamente la (…) affidabilità a livello economico e commerciale di una persona" attraverso "la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici"; rilevato, inoltre, che, secondo la società resistente, la pertinenza di tali informazioni assumerebbe rilievo in ragione del ruolo (presidente del consiglio d´amministrazione) a suo tempo ricoperto dalla ricorrente all´interno di KW s.r.l.;

VISTO il verbale dell´audizione del 12 gennaio 2010 nel corso della quale la ricorrente ha ribadito i propri argomenti difensivi e si è riportata alle conclusioni rassegnate nell´atto di ricorso; in particolare, la ricorrente ha contestato l´eccezione sollevata dalla controparte circa l´inammissibilità del ricorso per mancanza di delega o procura per l´inoltro dell´interpello preventivo, sostenendo che "alcuna inammissibilità è prevista in tal caso, peraltro mai contestata dalla Cerved neanche in sede di risposta allo stesso";

VISTA la memoria inviata in data 29 gennaio 2010 con la quale la resistente ha ribadito le proprie posizioni in riferimento all´interpello preventivo a suo tempo proposto dalla ricorrente;

RITENUTO che il ricorso deve essere ritenuto ammissibile posto che tra la documentazione in atti risulta presente la copia dell´istanza ex artt. 7 ed 8 del Codice, datata 1° luglio 2009, preventivamente inoltrata alla resistente dall´avv. Romano Pomarici in nome e per conto della ricorrente, nonché la procura in calce al ricorso rilasciata dall´interessata ai sensi dell´art. 83 c.p.c. al medesimo legale e considerato che la resistente, con lettera raccomandata del 26 agosto 2009 (allegata al ricorso) aveva comunque fornito riscontro alla citata istanza, senza formulare eccezioni di sorta in ordine alla regolarità dell´interpello preventivo;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO tuttavia che, ferma restando la lecita indicazione, nell´ambito del "Dossier persona" riferito alla ricorrente, dei dati relativi alla carica sociale (nella specie Presidente del Consiglio di Amministrazione) dalla medesima ricoperta all´interno della società, risulta invece eccedente e non pertinente l´indicazione, nell´ambito del predetto dossier, nonché di tutti gli altri prodotti informativi riferiti a soggetti, diversi dalla società fallita, nei quali l´interessata compaia a qualunque titolo, del dato riguardante il fallimento di KW s.r.l.; ciò tenuto conto che, tale informazione, alla luce dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e della sua pur ampia interpretazione (cfr., al riguardo, anche Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007), non risulta –se non per effetto dell´accostamento effettuato arbitrariamente nel caso di specie da Cerved Group S.p.A.– dato personale della ricorrente, concernendo invece un evento pregiudizievole (risalente, tra l´altro, a 6 anni fa) relativo a un terzo (e, in particolare, a una società di capitali che delle proprie obbligazioni risponde con il proprio patrimonio) rispetto al cui verificarsi l´ordinamento giuridico italiano prevede una responsabilità personale dei soci solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (e non verificatisi nel caso di specie);

RITENUTO pertanto fondato il ricorso e ritenuta quindi la necessità di disporre il divieto di rendere ulteriormente disponibile l´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KW s.r.l. laddove figuri direttamente associata a XY (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società) e di dover ordinare alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cerved Group S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e per l´effetto dispone il divieto di rendere ulteriormente disponibile l´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KW s.r.l. laddove figuri direttamente associata alla ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società) e ordina alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cerved Group S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 11 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli