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Provvedimento del 18 febbraio 2010 [1712696]

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[doc. web n. 1712696]

Provvedimento del 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 13 novembre 2009 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Gianleo Occhionero, nei confronti di Cassa di risparmio di Asti S.p.A. con cui l´interessata, in qualità di figlia naturale giudizialmente riconosciuta del defunto KW, ritenendo inadeguato il riscontro ricevuto, ha ribadito le richieste già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad ottenere l´accesso ai dati bancari del defunto, relativi ad una serie di rapporti intrattenuti dal medesimo con l´istituto bancario (quali ad esempio dati relativi a depositi su libretti al portatore, dati inerenti l´esistenza di cassette di sicurezza, dati relativi alle operazioni effettuate con l´estero, ecc.), nonché una serie di altri dati collegati a tali rapporti (quali il nominativo dei cointestatari di conti correnti riferibili al de cuius, dati relativi a rapporti gestiti dal defunto in qualità di procuratore di persone fisiche e/o giuridiche, la consegna di copia delle garanzie prestate a favore di soggetti terzi con indicazione dei relativi nominativi, ecc.); ciò senza alcun limite temporale, in particolare quello decennale di cui all´art. 119 del d.lg. 385/1993 (Testo Unico Bancario), di cui, secondo quanto affermato dalla ricorrente, la società resistente si sarebbe avvalsa negando così l´accesso ad una parte dei dati richiesti dalla medesima; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 21 dicembre 2009, nonché la successiva nota del 23 dicembre 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 9 e 11 dicembre 2009 con cui la banca resistente, nel ribadire quanto già dichiarato in occasione del riscontro all´interpello preventivo, ha affermato l´inesistenza, al di fuori dei dati già comunicati, di "altre somme e/o titoli di cui il sig. (…) fosse titolare", compresi "libretti nominativi o al portatore" al medesimo riferibili, né di "cassette di sicurezza allo stesso intestate o cointestate", chiarendo, a tale proposito, che "il canone addebitato sul c/c (…) intestato al de cuius è relativo ad una cassetta di sicurezza intestata ad un soggetto terzo"; la resistente, con la medesima nota, ha inoltre comunicato all´interessata le informazioni richieste in ordine alle operazioni effettuate con l´estero, nonché il Numero Direzione Generale (NDG), utilizzato, nella gestione interna, per individuare l´´"elenco di tutti i rapporti bancari che si riferiscono" ad esso, ed utilizzabile, previo oscuramento dei dati riferiti a soggetti terzi, anche per individuare parte dei dati richiesti dalla ricorrente (come ad esempio l´individuazione di conti cointestati, di rapporti intestati a soggetti terzi su cui il defunto era delegato ad operare, nonché delle garanzie prestate dal medesimo a favore di terzi); la banca ha peraltro ribadito di non poter dar seguito alle richieste di accesso della ricorrente aventi ad oggetto la comunicazione di dati contenuti in documenti che, riferendosi a "rapporti (…) chiusi addirittura in epoca anteriore al (…) decesso" del de cuius, sono stati distrutti in virtù della facoltà riconosciuta alle banche dall´art. 119 del Testo Unico Bancario; la società resistente, confermando quanto già comunicato, ha infine escluso la possibilità di soddisfare le richieste dell´interessata aventi ad oggetti dati relativi a soggetti terzi (quali ad esempio le informazioni richieste in ordine "al nominativo di eventuali cointestatari di rapporti bancari", o in ordine ai "rapporti intrattenuti (…) da persone fisiche terze e società o persone giuridiche (…) e circa i loro nominativi"), in quanto legittimata, in virtù della disciplina dettata dal Codice, a corrispondere alle sole istanze aventi ad oggetto dati personali riferiti al defunto;

VISTA la memoria del 14 dicembre 2009 con cui la ricorrente, reputando incompleto il riscontro fornito dalla resistente, ha ribadito alcune delle richieste già formulate tra cui, in particolare, quella volta a conoscere i dati e i nominativi dei cointestatari di conti riferibili al padre defunto, nonché dei soggetti intestatari di conti gestiti, in qualità di procuratore, dal de cuius, chiedendo altresì copia della documentazione comprovante il dettaglio delle operazioni effettuate con l´estero e delle garanzie prestate dal medesimo, con indicazione dei nominativi dei soggetti garantiti, nonché dell´"NDG in versione originale e integrale", essendosi la banca limitata a fornire all´interessata solo copia del medesimo;

VISTA la nota datata 20 gennaio 2010 con cui la resistente ha, tra l´altro, confermato, con riguardo al dettaglio delle operazioni effettuate con l´estero, di non essere in possesso di dati ulteriori rispetto a quelli già comunicati, richiamando, in ordine alle restanti richieste, quanto dichiarato nella precedente memoria; tenuto peraltro conto del fatto che nel corso dell´audizione,  svoltasi il 21 dicembre 2009, la banca ha consegnato all´interessata, così come dalla medesima richiesto, l´originale dell´NDG (Numero Direzione Generale);

RILEVATO che l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice può riguardare solo i dati personali riferiti al soggetto che presenta la relativa istanza, con espressa esclusione della possibilità di esercitare tali diritti al fine di chiedere ed ottenere l´accesso a dati personali riferiti a soggetti terzi; la medesima ratio, del resto, risulta implicita nella previsione di cui all´art. 9 del Codice che, pur nel consentire l´accesso a dati personali di soggetti defunti, richiede, tuttavia, la sussistenza di un interesse qualificato in capo a colui che se ne avvale; con il ricorso, peraltro, così come con il previo interpello preventivo, non si può chiedere direttamente il rilascio di copia della documentazione detenuta dal titolare del trattamento (come può avvenire, invece, ad altro titolo, ad esempio, con le richieste di cui all´art. 119 del Testo Unico Bancario, d.lg. 385/1993), ma si può solo chiedere, tra l´altro, la comunicazione in forma intelligibile dei dati richiesti, fatta eccezione per l´ipotesi, disciplinata dall´art. 10 del Codice, in cui l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa e il riscontro all´interessato possa avvenire anche mediante consegna di copia di atti e documenti contenenti i predetti dati;

RILEVATO, altresì, che rimane fermo il diritto dell´interessata di adire le autorità competenti al fine di svolgere eventuali, ulteriori accertamenti in merito alla vicenda successoria che la riguarda;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso tenendo conto del fatto che il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro, sia pure in parte solo dopo la presentazione del ricorso, fornendo alcuni dei dati richiesti e dichiarando, quanto ai restanti e con dichiarazione della cui veridicità lo stesso risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante", di non essere più in possesso della relativa documentazione in quanto distrutta per decorso del termine decennale di cui all´art. 119 del Testo Unico Bancario;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno procedimento nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Cassa di risparmio di Asti S.p.A. nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di euro 300 a carico di Cassa di risparmio di Asti S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente e compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1712696
Data
18/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso