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Provvedimento del 24 febbraio 2010 [1712765]

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[doc. web n. 1712765]

Provvedimento del 24 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 18 novembre 2009 da XY nei confronti dell´avvocato Alda Rimer con cui l´interessata, in qualità di vedova, erede e "esecutore testamentario" dell´avv. KW, ha ribadito la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta ad ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile ("relativi al suo ufficio di esecutore testamentario (…)", contestando la "diffusione" dei medesimi dati "all´avvocato Ornella Vanzo e/o ad altri soggetti" estranei alle "questioni ereditarie" attualmente oggetto di "una causa civile (…) iniziata dalle figlie" del citato avv. KW, "con il patrocinio dell´avvocato Alda Rimer"); visto che la ricorrente ha chiesto altresì di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei soggetti ai quali i dati potrebbero essere comunicati; inoltre, l´interessata ha sollecitato la cancellazione dei dati in questione; la ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 12 gennaio 2010 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 dicembre 2009 con cui l´avvocato Alda Rimer, nel comunicare alla ricorrente la tipologia di dati ("provenienti da pubblici registri immobiliari, pubbliche raccolte, documenti riguardanti la successione provenienti da archivi notarili…", ecc.) che la riguardano, ha sostenuto di trattare i dati dell´interessata unicamente ai fini dell´assistenza legale fornita, quale avvocato patrocinante in tre cause, alle sig.re YX e ZQ (figlie del defunto avv. KW), nonché "quale consulente delle stesse (…) per la liquidazione delle quote del patrimonio ereditario"; vista, altresì, la memoria, parimenti datata 3 dicembre 2009, con la quale la resistente, nell´allegare copia dei predetti documenti contenenti i dati richiesti, ha tra l´altro precisato che la "comunicazione a persona estranea di dati che la riguardano" lamentata dalla ricorrente "è dovuta ad un equivoco" (basato sulla circostanza che il citato avv. Vanzo "accompagnava la signora presso cancellerie del Tribunale ed uffici vari e metteva il fax del suo studio a disposizione della sig.ra XY") in cui la resistente stessa è "incorsa in perfetta buona fede"; ciò in riferimento ad una comunicazione indirizzata ai legali della ricorrente e volta a "tutelare il diritto della mia assistita e, comunque a far partecipe la sig.a XY di contestazioni dell´Ufficio Imposte che avrebbero potuto riguardarla";

VISTE le note datate 14 e 16 dicembre 2009 con le quali la ricorrente, pur confermando di aver ricevuto i documenti contenenti i dati in questione, ha contestato nuovamente il trattamento dei dati stessi con particolare riferimento alla loro "diffusione" anche agli "avv. Urcioli e de Finis" che seguono la stessa "in cause del tutto estranee" alla vicenda ereditaria de quo;

VISTA la nota datata 21 gennaio 2010 con la quale la resistente (che già nella predetta nota del 3 dicembre aveva fornito indicazioni sulle comunicazioni agli avvocati Urcioli e de Finis) ha fornito ulteriori indicazioni sui dati relativi alla ricorrente trattati in relazione al complesso contenzioso in essere tra le parti e ha ribadito di agire "in ambito perfettamente legale e in procedimenti che sono pendenti avanti il Tribunale di Trento e avanti il Tribunale di Cavalese (…)";

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali della ricorrente dal momento che gli stessi non risultano, sulla base della documentazione in atti, essere attualmente trattati in violazione di legge, in quanto utilizzati e conservati dall´avvocato resistente nell´esercizio del proprio ministero difensivo nei diversi procedimenti giudiziari tuttora in corso; ciò, fermo restando il riconosciuto, errato inoltro da parte dell´avvocato Rimer di una comunicazione all´avv. Vanzo, profilo che, peraltro, ha dato luogo ad una comunicazione di dati e non ad una diffusione come erroneamente sostenuto dalla ricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle altre istanze formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice nei confronti dell´avvocato resistente avendo quest´ultimo fornito al riguardo un sufficiente riscontro nel corso del procedimento;

RITENUTO tuttavia che resta impregiudicata la possibilità per la ricorrente di tutelare nelle sedi competenti, se del caso, eventuali ragioni di danno connesse alla lamentata comunicazione (nell´ambito di missive inviate dall´avvocato Rimer nello svolgimento dell´attività professionale) di alcuni dati personali che la riguardano a professionisti dai quali la ricorrente non era assistita rispetto alla specifica vicenda in contestazione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´avvocato Alda Rimer, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chaiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione  dei dati personali della ricorrente trattati dall´avvocato resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´avvocato Alda Rimer, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1712765
Data
24/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso