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Provvedimento del 18 marzo 2010 [1712827]

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[doc. web n. 1712827]

Provvedimento del 18 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 5 gennaio 2010 nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Cocito, in relazione alla pubblicazione, nella sezione di tale sito dedicata all´archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera", di un articolo del luglio 1993 recante il titolo "KW" contenente dati personali che lo riguardano, ha ribadito le richieste (già avanzate con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali), volte a ottenere, in via principale, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano contenuti nell´articolo oggetto di contestazione, ovvero, in via subordinata, l´adozione di misure idonee ad evitare che i dati medesimi "siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca"; ciò, tenuto conto che l´inserimento del predetto articolo nell´archivio informatico del quotidiano - "cui si può accedere direttamente dai principali motori di ricerca" - relativamente ad "una vicenda risalente a più di sedici anni fa (…) per un reato (…) commesso dal ricorrente a soli 18 anni e per il quale è intervenuta di recente ordinanza di estinzione del reato" può ledere l´immagine dell´interessato, la cui rappresentazione non sarebbe "più aderente alla personalità e al comportamento sociale di quello che è ormai un uomo maturo e responsabile"; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 gennaio  2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 febbraio 2010, con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 27 gennaio 2010, con la quale la resistente, al fine di favorire il contemperamento tra la necessità di preservare l´integrità dell´archivio on-line del quotidiano e la tutela dei soggetti citati negli articoli in esso conservati, ha rappresentato la propria disponibilità "a chiedere la rimozione dai motori di ricerca presenti su web dell´articolo di cui il ricorrente ha lamentato la pubblicazione";

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 marzo 2010 con la quale il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, "in considerazione degli accordi intercorsi con la controparte che ha assicurato l´avvenuta compilazione del file robots.txt con il quale ha richiesto a tutti i motori di ricerca di non indicizzare più gli articoli che lo riguardano";

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso alla luce della manifestata rinuncia al ricorso da parte del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1712827
Data
18/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso