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Provvedimento dell'11 marzo 2010 [1712846]

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[doc. web n. 1712846]

Provvedimento dell´11 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente e del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 12 gennaio 2010, presentato da Valerio Di Stefano nei confronti di Italia Oggi Editori-Erinne s.r.l., con il quale il ricorrente, avendo ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica una newsletter contenente un messaggio promozionale, ha ribadito le richieste (già formulate con interpello preventivo) volte a ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere, tra l’altro, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente ha altresì ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati per l’invio di materiale pubblicitario e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 25 gennaio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 febbraio 2010 con la quale la resistente ha fornito riscontro alle istanze formulate ai sensi dell’art. 7 del Codice, comunicando al ricorrente, tra l’altro, i dati personali che lo riguardano acquisiti all’atto della registrazione da parte di questi al sito internet "www.italiaoggi.it", registrazione avvenuta il 20 maggio 2009; rilevato che la società, nel precisare che il trattamento dei dati per finalità promozionali è stato effettuato sino al 20 dicembre 2009 alla luce del consenso rilasciato dallo stesso ricorrente in occasione della predetta iscrizione, ha comunicato di aver inibito l’ulteriore utilizzo dei dati in questione per tali finalità;

RITENUTO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della società resistente, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 11 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1712846
Data
11/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso