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Provvedimento dell'11 marzo 2010 [1712872]

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[doc. web n. 1712872]

Provvedimento dell´11 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente e del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 dicembre 2009 da Matteo Gangemi, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Malara, nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto idoneo riscontro alle richieste previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito le proprie istanze con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano relativi al rapporto di conto corrente n. (…) di cui è stato intestatario "fino al 18 giugno 1996 presso l´agenzia 2 di Gallico della ex Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, poi assorbita da Banca Intesa S.p.A."; ciò, con particolare riferimento ai dati contenuti nel "contratto di conto corrente e negli estratti conto dalla data di apertura dello stesso e fino al 31.12.1988"; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 febbraio 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note datate 14 gennaio e 15 gennaio 2010 con le quali l´istituto di credito resistente, nel trasmettere copia di una nota datata 17 novembre 2009 con la quale aveva fornito un primo riscontro alle istanze del ricorrente, ha precisato che la "documentazione richiesta non è reperibile" a causa "dell´intervallo di tempo intercorso dalla estinzione dei rapporti alla data odierna ed alla data delle precedenti richieste";

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 gennaio 2010 con la quale il ricorrente, nel dichiarare di non avere mai ricevuto la nota della controparte datata 17.11.2009, ha ribadito le proprie istanze affermando che il richiamo alla previsione di cui all´art. 2220 c.c. "non è corretto, a maggior ragione laddove è notorio come gli istituti di credito abbiano in archivio tutti i documenti richiesti";

VISTE le note pervenute via fax il 26 febbraio 2010 e il 1° marzo 2010 con le quali la resistente ha ulteriormente precisato che le richieste del ricorrente non possono essere soddisfatte in quanto: a) si riferiscono "ad un periodo precedente i dieci anni di conservazione previsti dall´art. 2220 c.c." oltre i quali "la banca dispone normativamente la distruzione dei documenti, fatti salvi casi specifici non ricorrenti nella presente fattispecie"; b) "la filiale di radicamento dei rapporti è stata ceduta ad altra società bancaria", il che "rende impossibile, per questo titolare, ogni tipo di ricerca della documentazione";

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito, nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato attestando, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che oltre il termine decennale previsto dall´art. 2220 c.c. "la banca dispone normativamente la distruzione dei documenti, fatti salvi casi specifici non ricorrenti nella presente fattispecie" e che, in ogni caso, l´avvenuta cessione della "filiale di radicamento dei rapporti (…) rende impossibile ogni tipo di ricerca della documentazione";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Intesa San Paolo S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Intesa San Paolo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1712872
Data
11/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso