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Provvedimento del 24 febbraio 2010 [1713406]

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[doc. web n. 1713406]

Provvedimento del 24 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 17 novembre 2009 con il quale Gianpiero Iacoangeli, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto a GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e a Crif S.p.A. la cancellazione dei dati riferiti ad un prestito personale erogato in data 25 giugno 1999 con segnalazione di ritardi regolarizzati; in particolare, il ricorrente ha sostenuto che il trattamento di tali dati sarebbe illecito essendo ormai decorso il termine di conservazione di 36 mesi dalla "scadenza contrattuale prevista per il 28 giugno 2003", come sarebbe previsto dal codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 novembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 gennaio 2010, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 7 dicembre 2009 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che il trattamento dei dati in questione sarebbe lecito, trattandosi di informazioni creditizie relative ad un finanziamento estinto con regolarizzazione dei ritardi pregressi (più di 8 rate) avvenuta nel maggio 2009, per la cui conservazione si applica il termine di 24 mesi previsto dall´art. 6, comma 2, lett. b) del citato codice di deontologia e buona condotta in caso di ritardi superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati; rilevato, in ogni caso, che fino alla data della intervenuta regolarizzazione, la conservazione delle informazioni creditizie riferite al finanziamento in questione era comunque lecito in conformità con il disposto dell´art. 6, comma 5, del citato codice di deontologia e buona condotta, "non essendo a quella data ancora decorso il termine previsto dallo stesso articolo (36 mesi) dalla data di estinzione del rapporto di credito come aggiornato dall´ente partecipante (25.09.2008)";

VISTE le memorie inviate in data 9 dicembre 2009 e 14 dicembre 2009 con le quali GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. ha dichiarato di aver risolto il contratto di finanziamento in questione in data 2 maggio 2000 per inadempimento del ricorrente e ha precisato (dopo aver conferito, senza esito, incarichi a diverse società di recupero crediti, fra il 2001 e il 2008) di aver ceduto nel settembre 2008 il credito vantato ad una società terza alla quale nel maggio 2009 il ricorrente ha infine pagato il debito; rilevato che la società finanziaria resistente ha sostenuto di aver segnalato tutti gli eventi rilevanti relativi al contratto (tra cui, ovviamente la cessione del credito ed il successivo "rientro in bonis") al s.i.c. gestito da Crif S.p.A., "nel totale rispetto della normativa vigente"; rilevato, inoltre, che, con note datate 6 ottobre 2009 e 15 ottobre 2009 inviate in risposta all´istanza ex art. 7 del Codice, GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. aveva già informato il ricorrente di non poter procedere alla cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo registrate nel s.i.c. di Crif S.p.A., dato che non sarebbe ancora decorso il termine di 24 mesi dalla regolarizzazione dei ritardi (superiori a due rate o mesi) avvenuta nel maggio 2009, così come previsto dall´art. 6, comma 2, lett. b) del citato codice di deontologia e buona condotta; rilevato che, a parere di tale società finanziaria, non trova applicazione al caso di specie l´art. 6, comma 5, del citato codice di deontologia e buona condotta (che indica il termine di conservazione dei dati riferiti a ritardi non regolarizzati in 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale "oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento o comunque dalla data di cessazione del rapporto"), bensì la norma di maggior favore prevista dal citato art. 6, comma 2, lett. b), avendo il ricorrente provveduto alla regolarizzazione dei ritardi pregressi;

VISTA la memoria di replica inviata in data 11 dicembre 2009, nonché il verbale dell´audizione del 15 dicembre 2009 nei quali il ricorrente ha dichiarato di non ritenere soddisfacente il riscontro ottenuto;

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente comunicati da GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. e attualmente conservati da quest´ultima società; ciò, in quanto il trattamento e la conservazione di tali dati risulta tuttora lecita, non essendo ancora decorso il limite temporale di 24 mesi previsto per le informazioni creditizie di tipo negativo riferite a ritardi regolarizzati superiori a due rate o mesi (art. 6 del citato codice di deontologia e buona condotta applicabile ai s.i.c.);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente comunicati da GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. e attualmente conservati da quest´ultima società;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli