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Provvedimento del 26 marzo 2010 [1716829]

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[doc. web n. 1716829]

Provvedimento del 26 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente e del dott. Mauro Paissan e dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l’istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) avanzata da XYe KW nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., con la quale gli interessati avevano chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardano relativi al rapporto di conto corrente n. (…) di cui erano intestatari "presso la filiale di San Pietro in Vincoli della Rolo Banca 1473, (…) fusa per incorporazione in Unicredit Banca S.p.A., ed a contratti di finanziamento, credito al consumo o mutuo da questi accesi nel corso degli ultimi dieci anni"; dopo aver ricevuto dalla predetta banca una nota nel quale era contenuto un elenco dei rapporti contrattuali intercorsi con gli interessati oltre ad indicare "le modalità operative di Unicredit nella raccolta dei dati", gli stessi avevano chiesto di ottenere copia di tutti i contratti (in particolare di quelli relativi all’emissione di carte di credito che sostenevano di non aver mai sottoscritto), comprensivi delle dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati personali con particolare riferimento alla comunicazione dei dati ai sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.); gli interessati, inoltre, avendo appreso da Crif S.p.A. di una segnalazione di ritardi nei pagamenti non regolarizzati riferiti ad una carta di credito con pagamento rateale che sarebbe stata effettuata da Unicredit, avevano chiesto la cancellazione dei dati comunicati ai s.i.c. di riferimento per non aver ricevuto il preavviso circa l’imminente segnalazione dei dati personali ai predetti sistemi di informazioni creditizie, come previsto dall’art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTO il ricorso al Garante presentato il 18 dicembre 2009 con il quale gli interessati, rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Milandri, hanno ribadito le loro richieste nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota dell’8 gennaio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 12 febbraio 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 15 gennaio 2010 con la quale l’istituto di credito resistente ha trasmesso copia di una nota datata 29 giugno 2009 (già allegata al ricorso) con la quale aveva fornito un primo riscontro alle istanze dei ricorrenti, nonché di una successiva nota datata 13 gennaio 2010 con la quale ha fornito agli stessi, a titolo gratuito, copia della documentazione contrattuale reperita con riferimento esclusivo ai rapporti radicati presso Unicredit Banca S.p.A.; rilevato che, sempre nella nota datata 13 gennaio 2010, la banca resistente ha  precisato di non aver effettuato alcuna segnalazione al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. a carico dei ricorrenti, né di aver inviato agli stessi alcuna lettera di "preavviso" di imminente registrazione presso i s.i.c., pur non potendo escludere "la possibile esistenza di accennate segnalazioni e/o lettere di preavviso inviate da altre banche appartenenti al Gruppo UniCredit";

VISTA la memoria datata 23 gennaio 2010 con la quale i ricorrenti hanno sostenuto che la copia del contratto di conto corrente n. (…) e delle relative condizioni generali sarebbe illeggibile ed ha altresì chiesto chiarimenti in ordine alla data di apertura e di estinzione dei rapporti di conto corrente indicati dalla banca resistente, nonché alla data di estinzione di una polizza "infortuni clienti" ugualmente intestata agli interessati;

VISTA la nota datata 26 febbraio 2010 con la quale la banca resistente ha fornito la copia del contratto di conto corrente n. (…) e delle relative condizioni generali "con la migliore risoluzione grafica" ottenibile ed ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti dai ricorrenti;

VISTO il report aggiornato al 5 marzo 2010, fornito da Crif S.p.A. in riscontro a specifica richiesta di questa Autorità, da cui risulta a carico della sig.ra KW una segnalazione per ritardi non regolarizzati effettuata da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in relazione ad una carta di credito con pagamento rateale emessa in data 22 marzo 2004;

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, avendo l’istituto di credito resistente fornito, nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alle richieste degli interessati;

RILEVATO che resta comunque impregiudicata la possibilità per i ricorrenti di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti di Unicredit Clarima Banca S.p.A. o di altre società del Gruppo Unicredit che non sono parti del presente procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit Banca S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Unicredit Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 26 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli