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Provvedimento del 1° aprile 2010 [1716865]

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[doc. web n. 1716865]

Provvedimento del 1° aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 28 dicembre 2009 nei confronti di R.T.I. S.p.A. con il quale Diego Brezzo, nel contestare l´attivazione del servizio Mediaset premium che lo stesso dichiara di non aver richiesto, ha ribadito l´istanza (già avanzata con interpello preventivo) volta a ottenere dalla società la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile e a conoscere la loro origine e le modalità del trattamento; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 dicembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 febbraio 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note datate 18 e 25 gennaio e 26 febbraio 2010 con le quali la società resistente ha comunicato che i dati personali del ricorrente sarebbero stati acquisiti, nell´ambito della commercializzazione del servizio Mediaset premium, "effettuata attraverso la piattaforma IPTV Alice di Telecom Italia", ad opera di Telecom Italia S.p.A. che, "nel caso in questione, come in tutti i casi di vendita via Alice, (…) – concluso il contratto di fornitura – ha (…) comunicato i dati dell´abbonato a RTI, attraverso il loro inserimento su una web application fornita da RTI", la quale, "registrato l´ordine, ha attivato la visione dei canali ed inviato all´utente il contratto da sottoscrivere ad probationem"; rilevato che la resistente ha inoltre comunicato al ricorrente i dati personali in tal modo acquisiti (inviando copia delle schermate della web application attraverso cui sarebbero stati raccolti) e ha precisato di provvedere alla disattivazione del servizio in questione;

VISTE le note pervenute il 26 gennaio, il 1° febbraio e l´8 marzo 2010 con le quali il ricorrente ha contestato l´idoneità del riscontro ottenuto, ribadendo di non aver mai stipulato un contratto né telefonicamente né in altra forma con Telecom Italia S.p.A. con riferimento al servizio offerto dalla resistente;

RITENUTO che, alla luce del riscontro fornito, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, tenuto conto che la resistente, con attestazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha dichiarato di aver comunicato al ricorrente tutti i dati personali detenuti e ha fornito le indicazioni richieste in ordine alla loro origine e alle modalità del loro trattamento;

RILEVATO che l´Autorità si riserva di verificare, con autonomo procedimento, la liceità della raccolta dei dati del ricorrente effettuata nell´ambito del rapporto contrattuale tra la resistente e altra società;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di R.T.I. S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di R.T.I.  S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1° aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti 

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1716865
Data
01/04/10

Tipologie

Decisione su ricorso