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Provvedimento del 18 marzo 2010 [1716910]

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[doc. web n. 1716910]

Provvedimento del 18 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) avanzata dall´avv. XY nei confronti di Mit Tecnologie s.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo ai servizi offerti dalla società attraverso il sito Internet "www.ordineavvocati.it"), chiedeva conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, opponendosi altresì al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 gennaio 2010 con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto idoneo riscontro, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 febbraio 2010 con la quale la resistente ha dichiarato di aver rinvenuto l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente sul sito internet dell´ordine degli avvocati presso cui lo stesso è iscritto, che lo riporta in un documento pdf che consente di utilizzarlo direttamente e che pertanto lo stesso, utilizzato attraverso tale link per l´inoltro delle comunicazioni promozionali, non è stato memorizzato presso i propri archivi; rilevato che la società ha dichiarato di aver distrutto comunque, a seguito dell´interpello del ricorrente, la copia delle comunicazioni allo stesso inviate contenente l´indirizzo in questione;

VISTE le note del 19 febbraio e 8 marzo 2010 con le quali il ricorrente ha manifestato perplessità in ordine all´esattezza del riscontro fornito e alla liceità del trattamento dei dati relativi agli avvocati effettuato dalla società;

VISTE le note dell´8 marzo 2010 con le quali la società, nell´illustrare l´attività svolta attraverso il proprio sito, ha ribadito il proprio riscontro, precisando di aver provveduto alla cancellazione di nome e cognome del ricorrente dall´elenco degli avvocati pubblicato sul proprio sito e delle copie delle comunicazioni inviategli contenute nella "cartella della posta elettronica inviata", solo archivio in cui il suo indirizzo di posta elettronica era conservato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessitano del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTA, comunque, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste dell´interessato, sulla base del riscontro fornito dalla resistente che, tra l´altro, ha aderito alla richiesta di non trattare più i dati personali che lo riguardano, provvedendo anche alla loro cancellazione;

RILEVATO che l´Autorità si riserva di verificare, nell´ambito di un autonomo procedimento, il rispetto da parte della resistente delle disposizioni del Codice con riferimento al trattamento dei dati personali dei liberi professionisti (ivi compresi i loro indirizzi di posta elettronica) acquisiti dai siti internet degli Ordini degli avvocati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Mit Tecnologie s.r.l. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Mit Tecnologie s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1716910
Data
18/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso