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Provvedimento del 18 marzo 2010 [1716922]

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[doc. web n. 1716922]

Provvedimento del 18 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso regolarizzato il 5 gennaio 2010, con il quale Giancarlo Colatruglio (rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro), ribadendo l´istanza già precedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto a Banca della Campania S.p.A. di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione contabile e contrattuale relativa ad alcuni rapporti bancari intercorrenti con la medesima (nella specie un contratto di mutuo ipotecario ed un contratto di conto corrente); il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 gennaio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 24 febbraio 2010 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 26 gennaio 2010 con la quale la banca resistente, nel rilevare che ampia parte della documentazione oggetto di istanza risulta essere stata "già inviata nel corso del rapporto o consegnata (…) all´atto dell´accensione del rapporto", ha comunque dichiarato di aver provveduto a comunicare "in data 25/01/2010, al ricorrente e allo studio" che lo rappresenta "che presso la ns. filiale di (…) è disponibile, data la voluminosità del plico, la documentazione richiesta", elencando i documenti riprodotti su supporto cartaceo;

VISTA la nota datata 1° febbraio 2010 con cui il ricorrente ha lamentato la parzialità del riscontro ricevuto con riguardo, in particolare, ai dati riferiti al rapporto di mutuo ipotecario, ribadendo pertanto la richiesta volta ad ottenere "la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali riguardanti il cennato contratto";

VISTO che con nota datata 23 febbraio 2010 il titolare del trattamento ha comunicato di aver provveduto ad integrare il riscontro già fornito mediante la consegna dell´ulteriore documentazione richiesta dal ricorrente;

RILEVATO che con nota inviata via fax in data 4 marzo 2010 il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto, pur evidenziando "l´atteggiamento non collaborativo tenuto dall´Istituto" ed insistendo pertanto nella richiesta di liquidazione delle spese sostenute;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso, un riscontro ritenuto sufficiente alle richieste dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca della Campania S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca della Campania S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1716922
Data
18/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso