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Provvedimento del 18 marzo 2010 [1716940]

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[doc. web n. 1716940]

Provvedimento del 18 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato l´11 dicembre 2009 con il quale XY s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Zenari e Alessandro Fossati, ha chiesto, ribadendo il contenuto di due istanze precedentemente avanzate, la cancellazione di una segnalazione a suo carico effettuata dall´istituto resistente alla Centrale rischi della Banca d´Italia in riferimento ad una complessa vicenda contrattuale incentrata, in particolare, su un rapporto di conto corrente stipulato nel 1993 e rispetto al quale si è sviluppato un contenzioso giurisdizionale fra la banca e la società interessata; la ricorrente ha, in particolare, lamentato l´illegittimità di tale segnalazione (avvenuta il 30.10.2008 per un importo pari a € 76.243,82), affermando l´inesistenza del relativo debito ed evidenziando come il rapporto bancario da cui ha avuto origine abbia in realtà formato oggetto di accertamento giudiziale da parte del Tribunale di Torino in ordine, tra l´altro, proprio alla consistenza del saldo del conto, che sarebbe risultato, alla data del 30.11.2003, a debito per l´importo di euro 2.411,91; l´interessata ha altresì contestato l´avvenuto svolgimento, sostenuto invece dall´istituto resistente, di ulteriori operazioni successivamente a tale data, dichiarando peraltro che il predetto conto corrente sarebbe stato definitivamente estinto, "solo dopo ripetuti solleciti a cura" della parte, "nel maggio 2008" con azzeramento del relativo saldo in adeguamento al dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario nel febbraio 2006; con la medesima nota la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota dell´8 febbraio 2010, con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 8 gennaio 2010 con cui la banca resistente, nel ribadire di aver fornito adeguato riscontro già in sede di interpello preventivo, ne ha richiamato il contenuto eccependo che "l´estinzione del conto corrente n. (…) non è (…) avvenuta a fronte della (…) sollecitazione" della ricorrente, ma in "conseguenza del trasferimento della relativa posizione" alla Direzione recupero crediti dell´istituto bancario "per i provvedimenti del caso", chiarendo come "l´azzeramento saldo per estinzione", menzionata dalla ricorrente, sia in realtà una mera operazione contabile con cui la banca ha "provveduto ad "azzerare" il saldo debitore del conto corrente (…) pari ad euro 76.243,82 appostando l´importo sulla posizione a sofferenza"; la resistente ha inoltre evidenziato come "l´istituto non ha affatto provveduto ad adeguare il saldo del conto corrente (…) al dispositivo della sentenza n. (…)", essendosi quest´ultima "limitata a ricostruire il saldo dei conti correnti (…) alla data del 30 novembre 2003 (…) lasciando ad un eventuale ulteriore giudizio il compito dell´accertamento degli effettivi rapporti di dare ed avere"; l´istituto bancario ha dunque confermato la legittimità della segnalazione della ricorrente in Centrale rischi "per l´importo di € 76.243,82 in considerazione della posizione di sofferenza" derivante, secondo quanto comunicato dalla medesima banca in una nota del 14 luglio 2008, dal fatto che, successivamente al 30 novembre 2003, "erano state registrate altre operazioni", in particolare legate a crediti per anticipi su fatture "accordati (…) in data 20 gennaio 2003, 14 gennaio 2003 e 14 giugno 2003, insoluti e addebitati sul conto corrente n. (…) in data 17 dicembre 2003", che non hanno formato oggetto di accertamento ad opera del giudice ordinario;

VISTA la nota datata 15 gennaio 2010 con cui la ricorrente, nel richiamare quanto contenuto nell´atto introduttivo del procedimento, ha ribadito l´illegittimità della segnalazione in Centrale rischi disposta dalla resistente, chiedendone la cancellazione;

RILEVATO che in virtù della disciplina dettata in materia di censimento delle esposizioni debitorie nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d´Italia gli intermediari bancari e finanziari sono tenuti, al verificarsi dei presupposti di legge, a segnalare all´Autorità di vigilanza i dati relativi al credito concesso, se pari o superiore ad un certo importo (attualmente € 30.000,00, vedi D.M. del 22 settembre 2008 n. 374 che ha abrogato la delibera del CICR istitutiva della Centrale dei rischi di importo contenuto), nonché alle posizioni "in sofferenza" di qualsiasi entità, a prescindere dal consenso dei soggetti interessati;

RILEVATO inoltre che, secondo quanto dichiarato dalla banca resistente già prima della proposizione del ricorso (dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168  del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), la segnalazione nella Centrale rischi della Banca d´Italia ha avuto origine da crediti per anticipi su fatture che, sebbene erogati in epoca anteriore all´accertamento del saldo definito dall´Autorità giudiziaria nel 2006, non sembrano tuttavia aver formato oggetto del relativo giudizio "in quanto insoluti e addebitati sul conto corrente n. (…) in data 17 dicembre 2003"; tenuto conto del fatto che dalla lettura della sentenza del giudice ordinario intervenuta tra le parti risulta che il medesimo si sia limitato ad accertare la consistenza del saldo del conto al 30.11.2003 "nonostante l´avvenuto proseguimento di detto rapporto anche per un breve periodo successivo (durante il quale ebbero corso ulteriori operazioni che non è dato apprezzare con certezza e che di certo si riverberarono sui reciproci rapporti di dare e di avere)", demandando pertanto l´accertamento di tali rapporti ad "un successivo ed autonomo giudizio";

RILEVATO altresì che resta impregiudicato il diritto della ricorrente di avviare, nelle sedi competenti, un autonomo giudizio volto ad accertare in via definitiva l´effettiva consistenza dei rapporti di dare e avere intercorsi con l´istituto bancario odierno resistente e posti da quest´ultimo a fondamento della contestata segnalazione;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali della ricorrente inseriti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d´Italia in quanto oggetto di una segnalazione avvenuta, secondo quanto già dichiarato dalla banca anche in epoca anteriore al ricorso, in adempimento di un preciso obbligo di legge;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1716940
Data
18/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso