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Provvedimento del 1° aprile [1716967]

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[doc. web n. 1716967]

Provvedimento del 1° aprile

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l’istanza del 4 dicembre 2009 inviata, ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a Newmediaplan s.r.l. con cui Valerio Di Stefano ha chiesto, con riguardo ad una registrazione, eseguita dall’interessato, sul sito denominato "Clickpoint.it" gestito dalla società resistente, di avere conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano presso gli archivi della resistente, di averne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, il responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con la medesima istanza, l’interessato si è opposto all’ulteriore utilizzo dei dati che lo riguardano, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato il 22 dicembre 2009 nei confronti di Newmediaplan s.r.l. con la quale Valerio Di Stefano, lamentando il mancato riscontro all’istanza ex art. 7 del Codice, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota del 15 febbraio 2010 con la quale, ai sensi dell’art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini relativi al procedimento;

VISTA la nota inviata via fax il 27 gennaio 2010 con la quale Newmediaplan s.r.l.  ha precisato che "i dati (...) acquisiti sono relativi alla (…) prestazione d’opera occasionale" che sarebbe stata fornita dal ricorrente "mediante sottoscrizione del (…) contratto telematico", assicurando che "i dati raccolti (anagrafica e dati strettamente necessari alla prestazione) sono stati utilizzati per le sole finalità del contratto, internamente e verso le società al cui programma pubblicitario" l’interessato avrebbe chiesto di aderire; con la medesima nota la resistente ha altresì comunicato di "aver provveduto a bloccare l’accessibilità" dell’account associato al ricorrente, nonché "ogni uso commerciale dei dati del medesimo", specificando che "i dati anagrafici e le informazioni associate alla sua prestazione saranno invece conservati per fini amministrativi nei termini di legge";

VISTA la nota pervenuta il 3 febbraio 2010 con la quale l’interessato, nel contestare la necessità della conservazione, a fini amministrativi, dei dati personali che lo riguardano "non avendo mai percepito nessuna cifra per la prestazione occasionale a beneficio della controparte", ha in particolare evidenziato l’eccedenza, rispetto a tali finalità, della conservazione dell’indirizzo di posta elettronica appartenente al medesimo, circostanza confermata "dal fatto che richiedendo in automatico al sistema una nuova password per l’accesso all’indirizzo di posta elettronica (…) la richiesta viene regolarmente evasa dal sistema automatico di "Password Recovery";

VISTA la nota inviata via fax il 17 marzo 2010 con cui la resistente, nel rilevare che "l’archiviazione dei dati per fini amministrativi è (…) necessaria per effetto della sottoscrizione di un contratto telematico", ha confermato che "l’anagrafica del sig. Di Stefano non è attualmente gestita" dalla società, chiarendo come "la procedura di recupero password", riferita dal ricorrente, sia in realtà "una procedura informatica inerte in quanto l’account non è accessibile nonostante l’invio della mail richiesta (…)" dal medesimo;

RILEVATO che i dati del ricorrente attualmente conservati dal titolare del trattamento risultano essere stati lecitamente acquisiti dal medesimo in occasione della sottoscrizione, da parte dell’interessato, di un contratto telematico inerente i servizi offerti dalla società resistente; tenuto conto del fatto che tali dati appaiono lecitamente conservati per le finalità di documentazione  amministrativa connesse al predetto contratto, nei termini di legge;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano attualmente conservati dalla società resistente;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, con riguardo alle ulteriori richieste avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo nel corso del procedimento; ciò in particolare assicurando, in ordine all’opposizione all’ulteriore trattamento manifestata dal ricorrente, di aver provveduto ad inibire qualunque utilizzo a fini commerciali dei dati personali che lo riguardano;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Newmediaplan s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Newmediaplan s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 1° aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1716967
Data
01/04/10

Tipologie

Decisione su ricorso