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Provvedimento del 1° aprile 2010 [1716985]

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[doc. web n. 1716985]

Provvedimento del 1° aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso regolarizzato il 5 gennaio 2010 con il quale Paolo Laganà, rappresentato e difeso dall´avv. Antonino Quattrone, ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile, da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di tutti i dati che lo riguardano inerenti "il piano finanziario denominato "Visione Europa (n…)" stipulato con la filiale di Reggio Calabria della stessa banca; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 gennaio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 febbraio 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 3 febbraio 2010 con la quale la banca resistente ha comunicato di aver messo a disposizione del ricorrente presso la filiale interessata "le informazioni e le copie della documentazione richieste";

VISTA la nota inviata via e.mail in data 22 febbraio 2010 con la quale il ricorrente ha dichiarato di non aver ancora potuto ritirare la documentazione richiesta in quanto il personale della filiale interessata ne avrebbe rinviato la consegna "senza fornire un termine certo";

VISTA la nota datata 18 marzo 2010 con la quale la banca resistente ha dichiarato di aver consegnato al ricorrente (in pari data) la documentazione richiesta, come confermato dal legale del medesimo;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice avendo la banca resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 1° aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1716985
Data
01/04/10

Tipologie

Decisione su ricorso