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Provvedimento del 26 marzo 2010 [1717005]

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[doc. web n. 1717005]

Provvedimento del 26 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso, presentato il 18 dicembre 2009, con il quale Liliana Ricciardi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile, da parte di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., di tutti i dati che la riguardano inerenti "il rapporto di negoziazione di strumenti finanziari (…) di cui al dossier titoli n. (…)" avviato con una filiale di Benevento della stessa banca; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 5 febbraio 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 15 gennaio 2010 con la quale la banca resistente ha comunicato di non aver ancora ultimato la produzione e la consegna della documentazione richiesta, "in considerazione del lungo arco temporale di riferimento (31/12/97-31/12/09)";

VISTE le note datate 20 gennaio 2010 e 20 febbraio 2010 con le quali la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto esclusivamente gli estratto conto titoli a far data dal 31.12.97, rimanendo inadempiuta la richiesta di trasmissione degli altri documenti richiesti;

VISTA la nota datata 8 marzo 2010 con la quale la banca resistente ha dichiarato di aver fornito alla ricorrente in pari data, ad integrazione della documentazione già trasmessa in data 9 febbraio 2010, il "prospetto sulla propensione al rischio debitamente sottoscritto dalla cliente", il "contratto di ricezione e negoziazione ordini", nonché il "documento contenente specifica pattuizione delle condizioni economiche applicate";

VISTA la nota trasmessa via e-mail il 15 marzo 2010 con la quale la ricorrente ha dichiarato di ritenere ancora parzialmente inadempiute le proprie richieste;

VISTA la nota datata 18 marzo 2010 con la quale la banca resistente ha sostenuto che il "documento generale sui rischi generali di investimento (…) non risulta ancora rinvenuto presso le strutture territoriali", pur essendo ancora in corso le ricerche presso gli archivi centralizzati; quanto agli "ordini di acquisto", invece, la cui copia la ricorrente lamenta di non aver ricevuto, la resistente ha sostenuto di aver inviato alla stessa copia cartacea delle "note di esecuzione relative alle operazioni di volta in volta effettuate dalla cliente e regolarmente inviate dalla banca al domicilio della stessa";

RITENUTO che la banca resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un riscontro complessivamente adeguato alle richieste della ricorrente, con la conseguenza che, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 26 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1717005
Data
26/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso