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Provvedimento del 18 marzo 2010 [1717013]

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[doc. web n. 1717013]

Provvedimento del 18 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTE le istanze datate 4 agosto e 4 settembre 2009 indirizzate da XY all´avv. ZX e rivolte allo stesso e al proprio coniuge separato KW, suo assistito, con le quali l´interessata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), si è opposta all´ulteriore trattamento, nell´ambito della causa di disconoscimento della paternità intentata da KW nei confronti del proprio figlio minore, dei dati personali che la riguardano contenuti in "una relazione investigativa con allegate fotografie che andrebbe a provare (…) una [sua] presunta infedeltà (…) a ridosso della separazione", chiedendone la cancellazione; rilevato che, a parere dell´interessata, i dati personali in questione non sarebbero stati lecitamente depositati nel predetto procedimento giudiziario dal momento che la relazione non avrebbe "alcuna attinenza con il procedimento di disconoscimento" attualmente in corso e sarebbe lesiva del proprio onore e della propria dignità personale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 9 dicembre 2009 e presentato nei confronti dell´avv. ZX e di KW, con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. HQ), avendo ricevuto un riscontro negativo, ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati contenuti nella relazione investigativa prodotta in giudizio, considerando che la stessa sarebbe stata "verosimilmente commissionat[a] in vista della separazione tra i coniugi", ma mai utilizzata, e sarebbe ora "inconferente" e "irrilevante nel provare il nesso eziologico temporale fra l´adulterio (asserito) ed il concepimento del figlio minore", avvenuto oltre 7 anni prima della redazione della predetta relazione investigativa; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 dicembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 febbraio 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE la nota del 4 gennaio 2010 e la memoria depositata l´8 gennaio 2010 con cui i resistenti hanno contestato l´opposizione manifestata dalla ricorrente, rappresentando di ritenere lecito il trattamento dei dati che la riguardano effettuato attraverso il deposito in giudizio della relazione investigativa nella quale gli stessi sono contenuti, trattandosi di "un documento strumentale alla difesa in giudizio del diritto azionato dal sig. KW (…) certamente rilevante ai fini del giudizio pendente avanti il Tribunale di Bergamo (…)", non eccedendo "né le finalità né i limiti cronologici del processo" e risultando anzi "strettamente pertinente alla causa e all´oggetto del processo medesimo"; ciò considerando che, sebbene l´azione di disconoscimento sia stata iniziata dal sig. KW a seguito della recente scoperta di proprie patologie, la stessa troverebbe fondamento "anche su tutta una serie di ulteriori elementi che insieme concorrono a formare un quadro indiziario preciso, grave e concordante", tra i quali "vicende pregresse, quali (…) il tradimento della moglie, riviste ora dal sig. KW in una luce e in una prospettiva ben diverse" rispetto al momento della separazione;

VISTA la memoria pervenuta il 23 febbraio 2010 con la quale la ricorrente ha insistito nella propria opposizione, argomentando in ordine all´inconferenza della relazione investigativa prodotta nel giudizio di disconoscimento della paternità, riguardando la stessa, a proprio avviso, "fatti avulsi e slegati dal procedimento in cui il documento è prodotto";

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile, ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, il ricorso proposto nei confronti di KW, dal momento che, dalla documentazione in atti, non risulta che il trattamento dei dati personali che sarebbe stato dallo stesso effettuato abbia riguardato dati personali della ricorrente destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione (tale non essendo il deposito della relazione che li contiene nel giudizio civile avviato per il disconoscimento del figlio) e sia, quindi, soggetto all´ambito applicativo del medesimo Codice;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti dell´avv. ZX tenuto conto che, alla luce della documentazione prodotta in atti, non risulta che i dati relativi alla ricorrente siano stati trattati in violazione di legge, essendo stati raccolti e depositati in giudizio per far valere un diritto in sede giudiziaria e che, ai sensi dell´art. 160, comma 6 del Codice, ogni valutazione sulla validità, l´efficacia e l´utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione è rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale dell´autorità giudiziaria già adita;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) rigetta, nei termini di cui in motivazione, il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1717013
Data
18/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso