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Provvedimento del 1° aprile 2010 [1717231]

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[doc. web n. 1717231]

Provvedimento del 1° aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 23 dicembre 2009 nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Corriere della Sera", con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Clemente, in relazione alla pubblicazione sul sito internet del citato quotidiano di una fotografia ritraente lo stesso (a suo avviso "segnaletica") -affiancata ad un articolo del KW dal titolo "ZQ", contenente dati personali che lo riguardano- ha ribadito la richiesta (già avanzata con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali) volta a: 1) conoscere "l´origine della foto segnaletica" in questione; 2) opporsi all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano; 3) a ottenere la cancellazione della foto medesima dagli archivi della citata società; il ricorrente, in particolare, ha lamentato il pregiudizio subito a causa della pubblicazione della predetta fotografia sul sito internet del quotidiano, avvenuta "senza il consenso dell´interessato e in mancanza di quei rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e polizia"; il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione del ricorrente tenutasi presso la sede dell´Autorità in data 20 gennaio 2010, nonché la nota del 12 febbraio 20101 con cui è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA le note anticipate via fax il 12 ed il 15 gennaio 2010 con cui la resistente ha sostenuto, tra l´altro, che: a) la fotografia in questione "è stata procurata a RCS da un (…) collaboratore, Sig. Mario Proto"; b) la medesima fotografia "è stata legittimamente pubblicata nell´esercizio del diritto di cronaca" in relazione ad un fatto (per il quale è tuttora in corso un procedimento giudiziario) che "risponde certamente ad un interesse pubblico"; c) "il fatto che si tratti di foto segnaletica non è in alcun modo desumibile dalla foto medesima, che appare, peraltro, del tutto rispettosa della dignità della persona ritratta". La resistente ha anche sottolineato che la foto del ricorrente "tenuto conto del contesto in cui si colloca, della particolare accusa elevata nei suoi confronti e dalla possibilità che la notizia … potesse contribuire all´ulteriore, eventuale sviluppo delle indagini …" risponderebbe, ad avviso del quotidiano, a precise esigenze di giustizia.

VISTA la memoria datata 27 gennaio 2010 con la quale il ricorrente ha rappresentato la tardività e l´inadeguatezza del riscontro fornito dalla resistente ed ha ribadito le proprie richieste, in quanto -ad avviso dello stesso- "la pubblicazione della foto segnaletica (…), avuto riguardo anche al contenuto dell´articolo a cui è affiancata, non è ictu oculi essenziale all´informazione";

VISTA la memoria datata 1° marzo 2010 con cui la resistente ha contestato nuovamente la fondatezza delle richieste avanzate dall´interessato rilevando la legittimità del trattamento posto in essere per finalità giornalistiche e sottolineando che "i dati personali di un soggetto, arrestato per presunta violenza sessuale ai danni di proprie dipendenti sono essenziali per un´informazione completa ed esauriente (…)";

RILEVATO che nel caso di specie il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano e possono essere pertanto trattati senza il consenso dell´interessato,  nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione, "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

RITENUTO che, alla luce del riscontro fornito, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta del ricorrente di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano (relativi all´immagine che lo ritraeva), tenuto conto che la resistente ha fornito, nel corso dell´istruttoria, alcune indicazioni in merito (ciò, tenuto peraltro conto dell´art. 138 del Codice per il quale restano comunque ferme le norme sul segreto professionale del giornalista limitatamente alle fonti della notizia);

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in relazioni alle restanti richieste in quanto il trattamento cui fa riferimento il ricorso stesso (attraverso la pubblicazione dei dati personali relativi al ricorrente ivi compresa la fotografia associata al citato articolo di stampa) -effettuato da RCS Quotidiani S.p.A. per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione e riguardo a fatti di interesse pubblico- è lecito;

RITENUTO che, in ragione della pecularietà della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta del ricorrente di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 1 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli