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Provvedimento del 26 marzo 2010 [1717237]

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[doc. web n. 1717237]

Provvedimento del 26 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 febbraio 2010, presentato da Leandro Ruani, rappresentato e difeso dall´avv. Davide Iacovozzi, nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale il ricorrente (intestatario di un utenza telefonica mobile), ha ribadito le proprie richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax l´8 marzo 2010 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha riscontrato le richieste del ricorrente comunicando, tra l´altro, i dati personali che lo riguardano detenuti presso i propri archivi e le restanti informazioni richieste dallo stesso;

VISTA la nota inviata via fax il 15 marzo 2010 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro ottenuto ritenendolo "satisfattivo", ma al tempo stesso ne ha sottolineato la tardività ribadendo la richiesta relative alle spese;

RITENUTO che la società resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un riscontro complessivamente adeguato alle richieste del ricorrente, con la conseguenza che, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 26 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1717237
Data
26/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso