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Provvedimento del 18 marzo 2010 [1717817]

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[doc. web n. 1717817]

Provvedimento del 18 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 14 dicembre 2009 e presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gennaro Di Ceglie, nei confronti di Neos Finance S.p.A. con il quale il ricorrente ha chiesto alla predetta società di attivarsi per cancellare dai sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.) di riferimento i dati che lo riguardano riferiti a un prestito finalizzato (in relazione al quale l’interessato risultava "coobligato") erogato da Neos Finance S.p.A. in data 16/2/2005 e ancora in corso con segnalazione di ritardi nei pagamenti regolarizzati; rilevato che il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento effettuato da Neos Finance S.p.A., in particolare per non aver ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati personali ai predetti sistemi di informazioni creditizie, come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha, infine, chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 febbraio 2010 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 9 gennaio 2010 con la quale Neos Finance S.p.A. ha sostenuto che il ricorrente aveva sottoscritto in qualità di coobbligato un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura che prevedeva un piano di rimborso di 60 rate con decorrenza 15.03.2005-15.02.2010; rilevato che, a seguito dell’omesso pagamento della rata n. 27, in data 6 giugno 2007 la resistente aveva inviato al ricorrente la lettera di "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso i s.i.c. (prevista dall’art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta), di cui è allegata copia; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver già fornito, con lettera del 3 novembre 2009, un puntuale riscontro all’istanza di cancellazione ai sensi dell’art. 7 del Codice avanzata dal ricorrente con lettera del 9 ottobre 2009;

VISTA la nota datata 14 gennaio 2010 con la quale il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto da parte della resistente alcuna comunicazione di "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso i s.i.c., né tantomeno la lettera datata 6 giugno 2007 allegata dalla resistente;

VISTA la nota datata 27 gennaio 2010 con la quale la resistente ha sostenuto che la lettera di "preavviso" datata 6 giugno 2007 è stata spedita utilizzando il servizio "Postel" fornito dal Gruppo Poste Italiane che "conferisce caratteristiche di tracciabilità dell’invio dei lotti relativi alle comunicazioni spedite" ed ha precisato come da ulteriori approfondimenti sia emerso che il lotto di riferimento della lettera di "preavviso" in questione "risulta il n. KW del 07/06/2007";

VISTA la memoria di replica datata 25 febbraio 2010 con la quale il ricorrente ha ribadito la illiceità della comunicazione dei dati che lo riguardano ai s.i.c. sostenendo, in primo luogo, che la modalità di spedizione attraverso il servizio "Postel" fornirebbe la prova della spedizione ma non della ricezione della lettera di "preavviso" in questione che il ricorrente ha infatti ribadito di non aver ricevuto; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha eccepito la mancata osservanza del disposto dell’art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c. posto che la lettera di "preavviso" in questione sarebbe stata spedita il 6 giugno 2007 e trattandosi di primo ritardo, i dati relativi al ritardo avrebbero potuto essere resi accessibili ai s.i.c. di riferimento non prima di quindici giorni, cioè non prima del 21 giugno 2007, mentre in data 14 giugno 2007 (come risulta dalla ricevuta di pagamento del bollettino postale allegata dal ricorrente) l’importo della relativa rata era stato pagato dal figlio del ricorrente (beneficiario del finanziamento); infine, lo stesso ricorrente ha dichiarato che l’ultima rata del finanziamento (la n. 60 con scadenza 15/2/2010) è stata regolarmente pagata "e che pertanto ogni (…) morosità è stata sanata";

VISTA la nota datata 12 marzo 2010 con la quale la resistente ha sostenuto che la comunicazione delle informazioni creditizie di tipo negativo relative al ricorrente ai s.i.c. non è avvenuta a seguito dell’invio della lettera di "preavviso" datata 6 giugno 2007 posto che la rata scaduta il 15 maggio 2007 era stata comunque pagata, seppur con ritardo, in data 14 giugno 2007 (come sostenuto e provato dal ricorrente medesimo); al contrario, "le registrazioni negative si sono verificate a seguito dei ritardi nel versamento delle rate di marzo, aprile, giugno e luglio 2008, regolarizzate solo in data 1/08/2008", cui si riferisce, ad esempio, la lettera di "preavviso" datata 3 aprile 2008 che la resistente ha inviato in copia precisando altresì di aver inviato al ricorrente, nel corso di tutto il rapporto, un totale di 7 lettere di "preavviso" di analogo tenore;

RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti, comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al prestito finalizzato erogato da Neos Finance S.p.A. in data 16 febbraio 2005, allo stato della documentazione in atti, risulta essere stato fornito al ricorrente il citato preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta, e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente da Neos Finance  S.p.A. ai s.i.c. di riferimento in relazione ai ritardi nei pagamenti del finanziamento in questione è stata effettuata in modo lecito; ciò, in quanto Neos Finance S.p.A. ha, nel corso del procedimento, fornito sufficienti elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codice deontologico, anche in ordine all´invio del c.d. preavviso di inserimento nei sistemi di informazioni creditizie, attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver fornito all´interessato tale comunicazione; rilevato, pertanto che la richiesta di cancellazione dei dati personali in questione dai citati s.i.c. deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal menzionato codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, lett. b) del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, anche in ragione della specificità della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli