Provvedimento dell'8 aprile 2010 [1718114]
Provvedimento dell'8 aprile 2010 [1718114]
[doc. web n. 1718114]
Provvedimento dell´8 aprile 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;
VISTO il ricorso presentato il 9 febbraio 2010, con il quale Domenico Suppa (rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro), ribadendo l´istanza già precedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto alla Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione relativa ad un rapporto di conto corrente; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 febbraio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;
VISTA la nota inviata via fax il 25 febbraio 2010 con cui la banca resistente, nel comunicare le informazioni richieste in riferimento al predetto conto corrente, ha specificato che "l´origine dei dati (…) è da far risalire all´acquisizione da parte del nostro istituto della Filiale di Caserta, ceduta da Intesa Sanpaolo in data 01/07/2007 nonché alla relativa migrazione informatica dell´11/02/2008 dal sistema di Banca Intesa Sanpaolo"; il titolare del trattamento ha altresì completato il riscontro inviando all´interessato copia della documentazione contenente il dettaglio delle operazioni eseguite su tale conto nel periodo compreso tra il 1°/07/2007 e il 31/12/2009, dichiarando che "eventuale rendicontazione antecedente al 01/07/2007 dovrà necessariamente essere richiesta all´istituto bancario cedente Intesa Sanpaolo";
VISTA la nota inviata via fax il 5 marzo 2010 con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ricevuto, ha tuttavia manifestato perplessità in ordine a quanto affermato dalla resistente relativamente alla richiesta di comunicazione dei "dati contenuti nei documenti antecedenti al 01/07/2007", dichiarando tuttavia l´intenzione di formulare "la richiesta presso l´istituto" indicato "per i dati non riscontrati";
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso, un riscontro ritenuto sufficiente alle richieste dell´interessato;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.
Roma, 8 aprile 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli