g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'8 aprile 2010 [1718494]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1718494]

Provvedimento dell´8 aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l´istanza del 4 dicembre 2009, proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con cui Valerio Di Stefano, dopo aver deciso di recedere dal "programma di affiliazione denominato "Payclick"" offerto da Clickadv s.r.l. al quale si era precedentemente registrato, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano presso gli archivi della resistente, di averne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, il responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con la medesima istanza, l´interessato si è opposto all´ulteriore utilizzo dei dati che lo riguardano, sollecitandone la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato il 2 gennaio 2010 nei confronti di Clickadv s.r.l. con il quale Valerio Di Stefano, lamentando il mancato riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 gennaio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 febbraio 2010 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini relativi al procedimento;

VISTA la nota inviata via fax il 19 gennaio 2010 con la quale la resistente, nel rappresentare di non aver fornito riscontro all´interpello preventivo poiché lo stesso è stato inoltrato con posta elettronica certificata quale allegato in formato ".p7m", "illeggibile per un qualsiasi operatore di comune esperienza", poiché leggibile solo dopo aver scaricato un apposito software di cui il ricorrente non ha neanche fatto menzione, ha fornito riscontro alle richieste avanzate, comunicando anche i dati del ricorrente detenuti nel proprio archivio, dallo stesso forniti all´atto dell´iscrizione al servizio nel 2006; rilevato che la società resistente ha dichiarato inoltre che tali dati (che il ricorrente avrebbe potuto cancellare direttamente accedendo al sito internet) sono stati "rimossi definitivamente" dai propri archivi;

VISTA la nota pervenuta il 21 gennaio 2010 con la quale l´interessato, nel rappresentare che l´interpello preventivo era stato inoltrato per posta certificata e che la controparte, visto l´oggetto della mail, avrebbe comunque potuto contattarlo "per segnalare le difficoltà di lettura del file", ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati, rilevando di non poter direttamente cancellare alcuni degli stessi, come invece sostenuto da controparte;

VISTA la nota inviata via fax il 16 marzo 2010 con cui la resistente ha ribadito le proprie contestazioni in ordine alle modalità utilizzate dal ricorrente per l´inoltro dell´istanza ex art. 7 del Codice e ha nuovamente rappresentato di aver già provveduto alla cancellazione dei dati;

RILEVATO che la cancellazione dei dati ai sensi dell´art. 7 del Codice può essere richiesta solo quando i dati risultano trattati in violazione di legge o quando gli stessi non sono più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti; rilevato che, nel caso di specie, i dati del ricorrente risultano essere stati lecitamente acquisiti dalla resistente in occasione della sottoscrizione, da parte dell´interessato, di un contratto telematico inerente i servizi offerti dalla stessa e lecitamente trattati per tali finalità;

RILEVATO che la resistente ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato, aderendo anche alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente; ritenuto, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Clickadv s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Clickadv s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 8 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1718494
Data
08/04/10

Tipologie

Decisione su ricorso