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Provvedimento dell'8 aprile 2010 [1719944]

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[doc. web n. 1719944]

Provvedimento dell´8 aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l´istanza dell´11 novembre 2009 proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) con cui Tullia Simeone ha chiesto a Unicredit Banca di Roma S.p.A. di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi a due diversi rapporti di conto corrente bancario intercorrenti con il medesimo istituto; ciò con particolare riferimento ai dati "portati nel contratto di apertura del rapporto e/o documento regolante le condizioni economiche applicate";

VISTO il ricorso regolarizzato il 9 febbraio 2010, con il quale Tullia Simeone (rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro), lamentando il mancato riscontro alla precedente istanza, ha ribadito, nei confronti di Unicredit Banca di Roma S.p.A., la richiesta volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi ai predetti contratti; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 febbraio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota datata 24 febbraio 2010 con la quale la banca resistente, nel contestare la riconducibilità delle richieste avanzate alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha manifestato la propria "disponibilità a fornire – ai sensi del disposto dell´art. 119, 4° comma, del d.lg. 1.9.1993 n. 385 - copia della documentazione inerente al predetto rapporto, relativamente agli ultimi dieci anni (…), a fronte della corresponsione delle previste spese e commissioni" e previo accordo in "ordine alle modalità di ritiro" della medesima;

VISTA la nota inviata via fax il 4 marzo 2010 con cui la ricorrente ha eccepito l´inadeguatezza del riscontro fornito, insistendo per l´accoglimento delle proprie istanze;

VISTA la nota inviata via e-mail in data 8 marzo 2010 con cui l´istituto resistente ha ribadito quanto già dichiarato nella precedente nota circa la ritenuta applicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all´art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, rilevando come fosse onere dell´interessata conservare "tutta la documentazione attinente al rapporto (contratto di conto, estratti trimestrali, documenti di sintesi, ecc.), di cui oggi richiede copia" periodicamente inviata dalla resistente "in esecuzione del contratto di conto corrente";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultima richiesta l´art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta pertanto applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessata chiesto la comunicazione di dati personali che la riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare fondato il ricorso, non avendo la banca resistente fornito un riscontro che possa reputarsi idoneo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, e ritenuto pertanto di dover ordinare a Unicredit Banca di Roma S.p.A. di comunicare alla ricorrente i dati richiesti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data; ciò con particolare riferimento ai dati, fatti oggetto delle specifiche richieste di cui all´art. 7 del Codice, contenuti nel contratto di apertura del conto corrente, nonché negli altri documenti in cui risultino riportate le condizioni economiche applicate al rapporto medesimo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unicredit Banca di Roma S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e, per l´effetto, ordina a Unicredit Banca di Roma S.p.A. di comunicare alla ricorrente, in forma intelligibile, i dati dalla medesima richiesti entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Unicredit Banca di Roma S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 8 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli