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Provvedimento del 27 aprile 2010 [1724011]

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[doc. web n. 1724011]

Provvedimento del 27 aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, pervenuto in data 25 gennaio 2010, con il quale XY ha contestato l´utilizzo, ritenuto illecito, dei dati riferiti al proprio conto corrente bancario aperto presso la Banca di credito cooperativo di JX, agenzia di QH, sul quale l´avv. KW aveva azionato un pignoramento presso terzi a seguito di una sentenza con la quale il ricorrente era stato condannato a risarcire allo stesso KW i danni morali, oltre che le spese di lite, all´esito di un giudizio per diffamazione; rilevato che il ricorrente ha chiesto in particolare di conoscere l´origine dei dati stessi ed ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento e la condanna del KW al risarcimento dei danni subiti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 gennaio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 24 marzo 2010 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 5 febbraio 2010 con la quale il resistente ha affermato che, nel 1998, il ricorrente, dovendo "estinguere una debitoria esistente nei confronti di alcuni patrocinati dello studio legale" del resistente, ebbe a rimettere a quest´ultimo 3 assegni circolari ("uno per i clienti e due per le spese e competenze legali"), emessi dalla Banca di credito cooperativo di JX; successivamente, il resistente, avendo visto entrare il ricorrente, nell´estate del 2009, nella filiale di QH della stessa banca ("posta in una via centralissima del paese e riservata come zona pedonale"), quando ebbe ad intraprendere l´azione esecutiva di cui all´atto di ricorso, desumendo che XY "avesse continuato a mantenere rapporti con la stessa banca" tenendovi depositate delle somme di denaro, aveva deciso di promuovere il pignoramento presso tale banca;

VISTA la nota inviata via fax l´11 febbraio 2010 con la quale il ricorrente ha eccepito che l´emissione dei 3 assegni circolari nel 1998 non troverebbe riscontro; in ogni caso, se anche così fosse, il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento dei dati in questione da parte del resistente che ne sarebbe venuto in possesso dodici anni prima nell´esercizio della propria professione di avvocato e li avrebbe utilizzati ora per scopi personali;

VISTA la nota inviata via fax in data 17 marzo 2010 con la quale il resistente ha inviato la documentazione relativa ai tre assegni tratti dal ricorrente sulla Banca di credito cooperativo di JX;

VISTA la nota inviata via fax in data 22 marzo 2010 con la quale il ricorrente ha nuovamente contestato l´utilizzo dei citati dati bancari per promuovere il pignoramento nei suoi confronti;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati bancari in questione, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il resistente fornito un adeguato riscontro in merito;

RITENUTO che in ordine al contestato utilizzo dei dati bancari in questione da parte del resistente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stata formulata dal ricorrente alcuna istanza in proposito in sede di interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice;

RITENUTO che, anche in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo questa Autorità competente in materia;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati bancari in questione;

b) dichiara il ricorso inammissibile in ordine all´opposizione all´utilizzo dei dati bancari ai fini del pignoramento promosso dal resistente;

c) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di risarcimento del danno;

d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 27 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1724011
Data
27/04/10

Tipologie

Decisione su ricorso