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Provvedimento del 27 aprile 2010 [1724430]

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[doc. web n. 1724430]

Provvedimento del 27 aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l’istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) avanzata dall’avv. Vittorio Bruno nei confronti di Maelva s.r.l., con la quale l’interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo ai servizi offerti dalla società), ha chiesto conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l’origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento,  gli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, opponendosi altresì al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 gennaio 2010 con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto idoneo riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 27 gennaio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la successiva nota del 12 marzo 2010 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 2 febbraio 2010 con la quale la resistente ha affermato di avere rinvenuto l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente, "in data imprecisabile", su un sito internet sul quale era pubblicato (di cui ha indicato gli estremi) e che "la mail inviata conteneva il link per la rimozione automatica del nominativo (…)"; visto che la resistente ha altresì precisato che il nominativo dell’interessato "è stato rimosso dall’elenco destinatari di future comunicazioni, ma viene trattenuto in archivio esclusivamente per evitare, in caso di future nuove raccolte o acquisti di dati, di inserirlo nuovamente tra i nominativi da contattare";

VISTA la nota pervenuta via fax il 19 febbraio 2010, con la quale il ricorrente, nel dichiararsi solo parzialmente soddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste sottolineando di avere ricevuto, ancora in data 13 febbraio 2010, "un’ulteriore e-mail con contenuto commerciale, stavolta su un altro indirizzo di posta elettronica di cui è titolare", anch’esso evidentemente rinvenuto "in modo indiscriminato sul web";

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 marzo 2010, con la quale la società resistente, dopo aver precisato che l’ulteriore comunicazione pubblicitaria del 13 febbraio 2010 è stata ricevuta dall’interessato "su un ulteriore indirizzo di sua proprietà per il quale in precedenza non erano state avanzate richieste", ha comunicato di avere provveduto comunque a rimuovere tutti gli indirizzi di posta elettronica che lo riguardano, ivi compresi quelli "dallo stesso utilizzati nelle comunicazioni inviate(…)", "dall’elenco dei possibili destinatari" della propria newsletter;

VISTA la nota pervenuta via fax il 31 marzo 2010 con la quale il ricorrente ha contestato il trattamento dei dati effettuato dalla resistente e ha ribadito in particolare la richiesta di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 130 del Codice, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessitano del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet – contrariamente a quanto sostenuto dal titolare del trattamento resistente – non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l’invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTA, comunque, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste dell’interessato, sulla base del riscontro fornito dalla resistente che, tra l’altro, ha aderito all’opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità di invio di materiale pubblicitario, provvedendo anche alla loro cancellazione dagli elenchi dei destinatari delle proprie comunicazioni promozionali;

RILEVATO che l’Autorità si riserva di verificare, nell’ambito di un autonomo procedimento, il rispetto da parte della resistente delle disposizioni del Codice con specifico riferimento alle modalità di trattamento di dati personali utilizzati per l’invio di comunicazioni pubblicitarie a mezzo posta elettronica;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Maelva s.r.l. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Maelva s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1724430
Data
27/04/10

Tipologie

Decisione su ricorso