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Provvedimento del 1° aprile 2010 [1724693]

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[doc. web n. 1724693]

Provvedimento del 1° aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 dicembre 2009, presentato da XY, in proprio e quale titolare della impresa individuale KW di XY (rappresentati e difesi dagli avv.ti Cecilia Bartalini e Claudia Bini) nei confronti di Banca popolare dell´Etruria e del Lazio società cooperativa, con il quale i ricorrenti – dopo che, nel novembre 2008, era stata rifiutata la consegna di un carnet di assegni su un conto corrente intestato all´impresa individuale e, a gennaio 2009, erano stati revocati gli affidamenti e compensato "il debito asserito con i crediti del fideiussore (…)" – hanno ribadito le istanze (già formulate con interpello preventivo), con le quali avevano chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardano relativi a tali vicende, l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati potrebbero essere comunicati; visto che i ricorrenti hanno chiesto altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 dicembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati,  nonché la nota del 16 febbraio 2010, con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 18 gennaio 2010 con la quale l´istituto di credito resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dai ricorrenti in ordine alle richieste di cui all´art. 7, comma 2, del Codice e indicazioni in ordine alla ragioni che avrebbero portato l´istituto di credito alla revoca degli affidamenti, ha comunicato la tipologia di dati personali detenuti (ad esempio, "dati anagrafici, (…) codice fiscale", e "quali ulteriori dati (…), la richiesta di fido e la relativa pratica istruttoria; le garanzie rilasciate e le connesse comunicazioni tra banca e garanti"), dichiarando anche di avere "acquisito ulteriori dati consultando – sia in sede di accensione del rapporto che ai fini delle valutazioni che hanno preceduto e seguito la revoca degli affidamenti – fonti normalmente utilizzate nell´ambito della prassi bancaria (Centrali rischi e società che svolgono attività di informazione commerciale)";

RICORDATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, ma impone allo stesso di estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi, e di comunicarli in modo intelligibile all´interessato;

RILEVATO che, nel caso di specie, la resistente ha fornito riscontro idoneo in ordine alle richieste avanzate dai ricorrenti ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, ma che la stessa si è limitata, in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali che li riguardano, alla sola conferma dell´esistenza e alla comunicazione della tipologia dei dati detenuti, senza comunicare analiticamente gli stessi;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, con riferimento alla richiesta volta a ottenere la conferma dell´esistenza dei dati e alle istanze avanzate ex art. 7, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro, seppure dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO invece di dover accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati dei ricorrenti di cui all´interpello preventivo e di dover pertanto ordinare alla banca resistente di aderire alla medesima, comunicando ai ricorrenti, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, in dettaglio e in forma intelligibile tutti i dati personali relativi alle vicende indicate nel ricorso, di cui ha semplicemente indicato la tipologia; ciò, anche in riferimento a quelle informazioni contenute in eventuali report acquisiti da società che svolgono attività di informazione commerciale e che siano attualmente conservate dal titolare del trattamento; ritenuto di dover altresì ordinare al titolare di dare conferma a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca popolare dell´Etruria e del Lazio società cooperativa, stante la tardività e la parzialità del riscontro, nella misura di euro 350, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta volta a ottenere la conferma dell´esistenza dei dati e alle istanze avanzate ex art. 7, comma 2, del Codice;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati dei ricorrenti di cui all´interpello preventivo e ordina alla banca resistente di comunicare ai ricorrenti, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, in dettaglio e in forma intelligibile tutti i dati personali relativi alle vicende indicate nel ricorso, dando conferma a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 350 euro, a carico di Banca popolare dell´Etruria e del Lazio società cooperativa, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 1° aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1724693
Data
01/04/10

Tipologie

Decisione su ricorso