g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 10 giugno 2010 [1733177]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1733177]

Provvedimento del 10 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 15 marzo 2010 nei confronti di Casaffari s.a.s., con il quale XY, con riferimento ai dati personali comunicati alla resistente in occasione del conferimento alla stessa dell´ incarico di vendita di un immobile, ha ribadito le richieste, già formulate con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati (di cui non sarebbe più necessaria la conservazione, avendo lo stesso revocato il predetto incarico), nonché l´attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati personali siano stati eventualmente comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota dell´11 maggio 2010 con cui è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione del ricorso;

VISTO il fax inviato il 30 marzo 2010 con il quale la resistente ha fornito riscontro comunicando di aver provveduto a cancellare i dati relativi al ricorrente, non più necessari in relazione agli scopi per cui erano stati raccolti;

VISTA la nota inviata via fax il 14 aprile 2010, e le successive comunicazioni dell´8 e del 21 maggio 2010, con le quali il ricorrente ha ritenuto incompleto il riscontro ottenuto;

VISTA il fax del 28 aprile 2010 con cui il titolare del trattamento, nell´integrare il riscontro in ordine all´origine dei dati (forniti dall´interessato medesimo) e all´indicazione del responsabile del trattamento designato, ha confermato di aver "provveduto all´eliminazione dei dati riferiti" al ricorrente, che non erano stati comunicati ad alcuno;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste del ricorrente, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro nel corso del procedimento, dichiarando di non conservare più i dati relativi al ricorrente e al suo immobile, avendo provveduto a cancellare i dati detenuti (e, in particolare, i dati anagrafici del ricorrente e alcune informazioni relative all´immobile forniti dal ricorrente);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Casaffari s.a.s., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Casaffari s.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1733177
Data
10/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso