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Tessera del tifoso e protezione dei dati personali - 16 giugno 2010

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[doc. web n. 1733656]

Tessera del tifoso e protezione dei dati personali - 16 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Con nota del Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´interno, è stato richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di Linee guida elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell´interno, nell´ambito del programma denominato "Tessera del tifoso".

Il parere è reso su di una versione del documento che tiene conto di alcune delle indicazioni rese informalmente dall´Autorità ai competenti uffici di quel ministero, volte a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, in particolare attraverso la precisazione delle informazioni suscettibili di trattamento e dei soggetti legittimati al trattamento medesimo, nonché delle modalità mediante le quali effettuare i controlli relativi all´eventuale sussistenza, in capo al soggetto richiedente la "Tessera del tifoso", di requisiti ostativi al rilascio.

In questo quadro, il documento in esame chiarisce la qualificazione giuridica della Tessera ai fini della previsione della normativa applicabile, precisando che essa è riconducibile alla categoria delle agevolazioni di cui all´articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e che è rilasciata nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro dell´interno del 15 agosto 2009, in materia di accertamento, da parte delle questure, "della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive".

RILEVATO

1. Procedura di rilascio.
La lettera b) del paragrafo "Procedura di rilascio" (p. 8) prefigura, quale condicio sine qua non del rilascio della Tessera, il consenso dell´interessato al trattamento dei propri dati personali. In realtà, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, per il rilascio della tessera e la conseguente gestione, da parte della società sportiva, dei dati forniti dal tifoso mediante la compilazione del modulo di richiesta della tessera medesima il consenso al trattamento dei dati non è richiesto, essendo tale trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti dal contratto (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice). L´interessato potrà invece fornire il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di marketing, sia nei confronti della società che ha rilasciato la tessera, sia rispetto ad altre società partners, come si evince chiaramente dal retro del predetto modulo, in calce all´informativa ivi riportata ai sensi dell´articolo 13 del Codice. E´ necessario, pertanto, che ogni riferimento al consenso al trattamento dei dati personali nelle linee guida sia riportato nei termini, corretti, appena descritti (limitatamente, cioè, alla libera scelta dell´interessato rispetto a finalità di marketing) e al di fuori del sopra menzionato paragrafo che riguarda, evidentemente, condizioni necessarie ai fini del rilascio della Tessera.

2. Fase di richiesta della Tessera del tifoso.
Il punto 2 del paragrafo "Fase di richiesta della Tessera del tifoso" (p. 9), dispone che, qualora la Società sportiva tenuta al rilascio della Tessera verifichi – secondo le modalità previste dal suddetto decreto ministeriale – l´assenza, in capo al richiedente, di requisiti ostativi, essa emetta la Tessera comunicandone il numero al sistema informatico delle questure di cui all´articolo 2, comma 1, lettera g), del citato decreto. E´ altresì previsto che tale sistema conservi, per ogni Tessera emessa le seguenti informazioni: "codice alfanumerico dell´anagrafica, numero della Tessera, identificativo della Società e data di scadenza della Tessera". Tale previsione pare non pienamente conforme al disposto di cui all´articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale, secondo cui "le Società comunicano altresì alla questura (…) i dati identificativi relativi all´agevolazione corrisposta e al titolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico", suggerendo quindi l´idea che sia solo questo il dato da comunicare alle questure da parte delle Società, ancorché, probabilmente, a sua volta comprensivo delle ulteriori informazioni ivi richiamate. E´ pertanto necessario uniformare maggiormente la previsione di cui al punto 2 del paragrafo in esame, con quanto sancito sul punto dall´articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale.

3. Fase di acquisto di un abbonamento presso la Società che ha rilasciato la Tessera.

3.1 Il paragrafo "Fase di acquisto di un abbonamento presso la Società che ha rilasciato la Tessera del tifoso" (p.9), disciplina la procedura di compravendita di un abbonamento presso la Società sportiva che ha rilasciato all´acquirente la Tessera o presso l´associata "Società emettitrice di biglietti". A tale riguardo, per maggiore chiarezza della procedura stessa, e per conformarla a quanto previsto dal decreto ministeriale, ai punti 2 e 3 – ove si fa riferimento genericamente alle "Società", senza ulteriori specificazioni - deve essere precisato che le operazioni di verifica nei "propri" sistemi e di comunicazione dei dati al sistema informatico della questura sono effettuate dalla Società sportiva e non anche dalla Società emettitrice dei biglietti.

3.2 Il punto 3 del medesimo paragrafo impone alla Società (rectius: Società sportiva) di comunicare al sistema informatico delle questure dati quali: il numero della Tessera; la tipologia di autorizzazione; il nome dell´impianto sportivo; la numerazione del titolo di accesso; la lettera e il numero del varco di accesso; il posto assegnato; la data di scadenza del titolo di accesso. In tal caso il flusso informativo tra la Società e la questura appare più ampio di quanto sancito dall´articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale. E´ pertanto necessario adeguare anche il punto 3 del paragrafo in esame al disposto di cui al suddetto articolo 3, comma 5, espungendo il riferimento a dati diversi e ulteriori rispetto a quelli che devono essere trasmessi ai sensi del decreto ministeriale.

4. Fase di acquisto del titolo di accesso presso una Società diversa da quella che ha rilasciato la Tessera.

4.1 Il punto 3 del sotto-paragrafo "Primo acquisto" del paragrafo relativo alla fase di acquisto del titolo di accesso presso una Società diversa da quella che ha rilasciato la Tessera (p.10), autorizza tale Società, presso la quale il titolare della Tessera abbia acquistato un titolo di accesso allo stadio, a conservare, da quel momento in poi, "gli stessi dati sulla Tessera del tifoso in possesso della Società che l´ha originariamente rilasciata". Tale dizione induce a ritenere che anche la Società diversa da quella che ha rilasciato la Tessera sia autorizzata a trattare (e segnatamente a conservare nei propri archivi) dati personali relativi al titolare della Tessera e alla tessera stessa; il che non appare legittimato dal combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera b); 3, comma 5 e 4 del decreto ministeriale. Ove il significato della previsione sia diverso da quello appena descritto, esso deve essere comunque chiarito in maniera più esplicita, in linea, ovviamente, con il dettato del decreto ministeriale; in caso contrario, è necessario sopprimere il punto 3 del documento in esame.

4.2 Il punto 4 del citato sotto-paragrafo "Primo acquisto" prevede che, nell´ambito della procedura ivi descritta, "non sarà effettuata alcuna interrogazione al sistema informatico delle questure". Dal momento che, però, tale interrogazione è invece espressamente prevista dal punto 2, appare necessario chiarire tale aspetto o, in alternativa, sopprimere il punto 4 in esame.

4.3 Il punto 1 del sotto-paragrafo "Acquisti successivi al primo" dovrà essere adeguato alle modifiche che saranno apportate al precedente sotto-paragrafo.

4.4 Da ultimo, nell´intero paragrafo dovranno essere chiaramente distinte le operazioni effettuabili dalle società sportive e dalle società emettitrici di biglietti.

5. Insorgenza di un requisito ostativo.
Il secondo capoverso del paragrafo "Insorgenza di un requisito ostativo" (p. 11) dispone che – qualora, medio tempore, insorga un presupposto ostativo alla titolarità della Tessera in capo all´interessato – il sistema informatico delle questure ingiunga, tra l´altro, a "tutte le Società sportive che avevano effettuato, in precedenza, una interrogazione su tale/i Tessera/e", di invalidarla/e. Tale disposizione sembra legittimare, ancora una volta, Società diverse da quella che ha rilasciato la Tessera a conservare nei propri archivi numerosi dati del titolare dell´agevolazione e della tessera. Il che non appare legittimato dal decreto-legge n. 8 del 2007 e dal decreto ministeriale più volte citato, per le ragioni già esposte al precedente punto 4.1. Per tali ragioni, le parole: "a tutte le Società sportive che avevano effettuato, in precedenza, una interrogazione su tale/i Tessera/e", dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: "alle Società sportive che avevano rilasciato tale/i Tessera/e".

CONSIDERATO

6. Chi può avere la Tessera.
Il quarto capoverso del paragrafo "Chi può averla" (p. 4) prevede che l´accertamento della sussistenza dei requisiti ostativi avviene con le modalità di cui al citato decreto ministeriale, ivi "comprese le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali". Dal momento che tale decreto non prevede specificamente misure di sicurezza, ma più in generale disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali, appare preferibile sostituire le citate parole "comprese le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali" con le seguenti: ", comprese le disposizioni in materia di tutela del diritto alla protezione dei dati personali".

7. I possibili tipi di Tessera.
Il paragrafo "I possibili tipi di Tessera" (p. 7) illustra le varie tipologie di tessere, ivi comprese quelle per "i bambini" e per i "minori". Per quanto riguarda queste ultime categorie soggettive, va ovviamente premesso che - in capo a soggetti, quali gli infraquattordicenni, per i quali è sancita ex lege una presunzione assoluta di inimputabilità - non possono sussistere requisiti ostativi al rilascio della Tessera ai sensi dell´articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007. E´ pertanto evidente come in relazione a tali soggetti la Tessera assolva esclusivamente finalità di fidelizzazione ed inclusione nel circuito del tifo sportivo, promuovendo altresì i valori e la cultura dello sport, non potendosi in alcun modo ipotizzare in tali casi controlli in ordine al possesso di requisiti lato sensu definibili ‘di ordine pubblico´, con il connesso trattamento di dati personali. Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo in tal senso, è opportuno specificare le peculiari finalità cui è preordinato il rilascio della Tessera a tali categorie di soggetti, chiarendo come in relazione a costoro siano escluse tutte le procedure di controllo descritte nel documento.

8. Altri rilievi formali.
Infine, sul piano meramente formale, si richiama l´attenzione sull´opportunità di perfezionare il testo nei termini seguenti.

8.1 Il punto 1 del paragrafo "Fase di acquisto di un biglietto presso la Società che ha rilasciato la Tessera del tifoso" (p. 10) disciplina tale procedura mediante rinvio a quanto previsto dal titolo precedente, limitando tuttavia il riferimento al solo punto 1. Dal momento che invece alla procedura in esame sembrerebbero applicabili anche le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del titolo richiamato, è opportuno sostituire le parole: "punto 1" con le seguenti: "punti 1, 2 e 3".

8.2 Nell´ambito del modulo di richiesta di adesione al programma "Tessera del tifoso" allegato alle Linee guida, nel primo riquadro, il Codice viene definito "Codice in materia di protezione dei dati sensibili". Tale dizione, formalmente non corretta, deve essere sostituita dalla seguente: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

8.3 Nell´ambito del suddetto modulo, il primo capoverso del paragrafo "Caratteristiche minime dei privilegi, offerte speciali e servizi dedicati ai partecipanti all´iniziativa",  definisce la Tessera quale facilitazione ai sensi dell´articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007. Tuttavia, per mero errore materiale, la Tessera stessa è indicata quale (il) "Programma". Tale dizione va quindi sostituita con la seguente:  (la) "Tessera del tifoso".

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di Linee guida elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell´interno, nell´ambito del programma denominato "Tessera del tifoso", con le seguenti condizioni:

a) il riferimento al consenso al trattamento dei dati personali sia riportato nelle Linee guida nei termini, corretti, descritti al punto 1;

b) il punto 2 del paragrafo "Fase di richiesta della Tessera del tifoso" (p. 9) sia modificato in senso conforme a quanto sancito dall´articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale (punto 2);

c) ai punti 2 e 3 del paragrafo "Fase di acquisto di un abbonamento presso la Società che ha rilasciato la Tessera del tifoso" (p. 9), sia chiarito che con il termine "Società", ivi richiamato, si intende esclusivamente la Società sportiva che abbia rilasciato la Tessera (punto 3.1);

d) il punto 3 del medesimo paragrafo "Fase di acquisto di un abbonamento presso la Società che ha rilasciato la Tessera del tifoso" sia modificato in senso conforme a quanto sancito dall´articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale, espungendo il riferimento a dati diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto (punto 3.2);

e) sia chiarito il disposto del punto 3 del sotto-paragrafo "Primo acquisto" del paragrafo relativo alla fase di acquisto del titolo di accesso presso una Società diversa da quella che ha rilasciato la Tessera, in senso conforme al decreto o, in mancanza, sia soppresso il punto (p.10) (punto 4.1);

f) sia chiarito il disposto del punto 4 del citato sotto-paragrafo "Primo acquisto", in senso conforme al decreto o, in mancanza, sia soppresso il punto  (punto 4.2);

g) il punto 1 del sotto-paragrafo "Acquisti successivi al primo" sia adeguato alle modifiche da apportare al sotto-paragrafo precedente (punto 4.3);

h) nel paragrafo relativo alla fase di acquisto del titolo di accesso presso una Società diversa da quella che ha rilasciato la Tessera, siano chiaramente distinte le operazioni effettuabili dalle società sportive e dalle società emettitrici di biglietti (punto 4.4);

i) al paragrafo "Insorgenza di un requisito ostativo" (cpv. secondo), le parole "a tutte le Società sportive che avevano effettuato, in precedenza, un´interrogazione su tale/i Tessera/e", siano sostituite dalle seguenti "alle Società sportive che avevano rilasciato tale/i Tessera/e" (p. 11) (punto 5);

e con le seguenti osservazioni:

j) al quarto capoverso del paragrafo "Chi può averla" (p. 4), valuti l´Amministrazione l´opportunità di sostituire le parole: "comprese le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali" con le seguenti: ", comprese le disposizioni in materia di tutela del diritto alla protezione dei dati personali" (punto 6);

k) al paragrafo "I possibili tipi di Tessera" (p. 7), valuti l´Amministrazione l´opportunità di precisare le specifiche finalità cui è preordinata la Tessera rilasciata a soggetti infraquattordicenni (punto 7);

l) al punto 1 del paragrafo "Fase di acquisto di un biglietto presso la Società che ha rilasciato la Tessera del tifoso" (p. 10), valuti l´Amministrazione l´opportunità di sostituire le parole: "punto 1" con le seguenti: "punti 1, 2 e 3" (punto 8.1);

m) nell´ambito del modulo di richiesta di adesione al programma "Tessera del tifoso", nel primo riquadro, i riferimenti al Codice siano effettuati con la seguente dizione: "Codice in materia di protezione dei dati personali" (punto 8.2);

n) nell´ambito del suddetto modulo, al primo capoverso del paragrafo "Caratteristiche minime dei privilegi, offerte speciali e servizi dedicati ai partecipanti all´iniziativa", valuti l´Amministrazione l´opportunità di sostituire le parole: "Il Programma" con le seguenti: "La Tessera del tifoso" (punto 8.3).

Roma, 16 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli