g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 maggio 2010 [1734332]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1734332]

Provvedimento del 27 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 17 febbraio 2010, presentato da XY nei confronti di YY con il quale il ricorrente, titolare di un allevamento di cani boxer denominato "KW", ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, "e comunque di ogni altro elemento che possa ricondurre alla sua persona",  dal sito "ZZ" dell’associazione resistente; ciò in particolare lamentando l’illiceità del trattamento in quanto posto in essere in mancanza di un esplicito consenso del medesimo; con il ricorso l’interessato ha chiesto altresì la liquidazione, in suo favore, delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 26 febbraio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 13 aprile 2010, con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, anticipata via fax in data 15 marzo 2010, con la quale il YY, nell’affermare la legittimità del trattamento posto in essere, ha chiarito di essere "associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i regolamenti e le delibere assolvendo gli incarichi che gli sono da questo delegati", il principale dei quali "è quello di effettuare ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza boxer"; l’associazione resistente ha dichiarato altresì di avere accesso, per il conseguimento dei suoi fini, "alle informazioni di molti soggetti boxer (a seguito di prove morfologiche e caratteriali, cucciolate, dati sanitari ed altro)" e di aver creato, "su indicazione dell’ENCI, un data base che riporta una scheda relativa ad ogni boxer di cui si conoscono i dati anagrafici e morfologici (…) forniti spontaneamente dai proprietari dei cani al momento dell’iscrizione ad una Esposizione di razza e riportati nel catalogo di detta Esposizione", specificando che "i dati (…) trattati si riferiscono unicamente ai soggetti di razza boxer e non ai loro proprietari o allevatori di cui si riportano soltanto i dati da essi volontariamente forniti" e che, in ogni caso, "a tale database possono avere accesso solo i soci del YY in possesso di password";

VISTE le note inviate via fax il 22 aprile 2010 e il 14 maggio 2010 con cui il ricorrente, nel contestare il riscontro fornito dalla resistente, ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati personali che lo riguardano dichiarando di essere "socio ENCI" e di aver autorizzato tale ente, per il perseguimento delle finalità statutarie, al trattamento dei suoi dati personali "ivi compresi quelli afferenti agli animali dell’allevamento di cui è titolare", ma di non aver "mai autorizzato il YY (di cui non è neanche socio (…) a trattare, divulgare e a compiere qualsivoglia utilizzo dei propri dati nonché dei dati relativi ai cani con affisso "KW""; il ricorrente ha inoltre lamentato la frequente erroneità ed incompletezza dei "dati riportati nella sezione "statistiche allevamento"", circostanza resa più grave dall’impossibilità, per il medesimo, "di controllare la veridicità dei dati in esso contenuti" trattandosi di database con accesso consentito ai soli soci;

VISTA la nota pervenuta in data 17 maggio 2010 con la quale il YY nel riaffermare la sua qualità di "unica Società specializzata", ufficialmente riconosciuta dall’ENCI, con "funzioni di tutela, mantenimento e valorizzazione della razza del Boxer", ha dichiarato che i dati riferiti agli animali sono acquisiti, senza alcuna variazione, dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico dell’ENCI, precisando che, pertanto, eventuali errori "non sono da addebitare ad un’irresponsabile o disattenta condotta" del Club; l’associazione resistente ha infine concluso che "la cancellazione dei dati non può avvenire (…) da parte del YY, ma dovrà essere disposta dall’Ufficio gerarchicamente superiore", al quale, dunque, dovranno essere rivolte eventuali, future istanze della parte ricorrente;

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, al trattamento posto in essere da YY non può ritenersi applicabile, relativamente ai dati riferiti ai cani boxer, la disciplina in materia di protezione dei dati personali, dovendosi intendere per dato personale, ai sensi dell’art. 4, primo comma, lett. a) del d.lg. 196/2003, "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione"; con riguardo ai dati riferiti al ricorrente (ossia il nome e cognome di esso in associazione a quello dei cani facenti parte del suo allevamento) il trattamento effettuato deve invece ritenersi legittimo riferendosi a dati tratti da un registro avente valore ufficiale  (il Libro genealogico pubblicato dall’Enci e riconosciuto tale ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del D.M. 21203 dell’8 marzo 2005 "Norme tecniche del libro genealogico del cane di razza") per il quale non è richiesto, ai sensi dell’art. 24, primo comma, lett. c) del Codice, il consenso dell’interessato; ciò anche in relazione al fatto che tali informazioni sono dalle stesse disposizioni considerate "pubblicamente consultabili per via telematica"; tenuto conto del fatto che resta comunque impregiudicata la facoltà in capo al ricorrente di far valere, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. a) del Codice, legittimi motivi di opposizione al trattamento, allegando in tal caso elementi atti a dimostrarne la sussistenza;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il  dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 27 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734332
Data
27/05/10

Tipologie

Decisione su ricorso