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Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 3 giugno 2010 [1734459]

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[doc. web n. 1734459]

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni - 3 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 25 febbraio 2010 nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.corriere.it, Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.iltirreno.it, Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.repubblica.it, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Sara Calzi, in relazione alla pubblicazione negli archivi storici on line dei citati quotidiani di alcuni articoli, risalenti al novembre 2002, contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo era stato coinvolto, ha chiesto, ribadendo in parte le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati contenuti negli articoli oggetto di contestazione, domandando, in subordine, l´adozione di misure idonee ad inibire la reperibilità dei predetti articoli tramite i motori di ricerca esterni ai siti delle testate giornalistiche resistenti; l´interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla sua reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie non più "attuali" riferite "ad un procedimento penale che, negli anni successivi, ha trovato definizione ed ampio ridimensionamento"; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 aprile 2010, con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, anticipata via fax in data 24 marzo 2010, con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nel richiamare il contenuto del riscontro al previo interpello, ha sostenuto la liceità del trattamento effettuato sia, in origine, per finalità giornalistiche, che, attualmente, "a fini documentaristici", ribadendo di non poter, pertanto, accogliere la richiesta di blocco dei dati personali del ricorrente contenuti negli articoli oggetto di contestazione; nella medesima nota la resistente ha altresì dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 "Falsità nelle dichiarazioni e comunicazioni al Garante") di aver adottato, già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, misure volte ad inibire l´indicizzazione degli articoli in questione tramite motori di ricerca esterni al sito del quotidiano mediante la compilazione del "file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol"", associando altresì a tale misura l´inserimento del codice "Robots Meta Tag"; la resistente ha infine specificato, replicando alle doglianze manifestate in proposito nel ricorso, che "tutto ciò che avviene dopo l´aggiornamento del "Robots.txt" e l´inserimento del "Robots Meta Tag" è al di fuori delle possibilità e capacità di controllo da parte" della medesima che non può essere, dunque, ritenuta responsabile di eventuali mancati adeguamenti da parte dei gestori dei motori di ricerca;

VISTA la nota, datata 22 marzo 2010, con la quale Finegil Editoriale S.p.A. ha rappresentato di non poter dar seguito alla richiesta di blocco dell´articolo contenente i dati del ricorrente, ritenendo la liceità del trattamento effettuato, tanto in origine, per finalità giornalistiche, quanto attualmente, in virtù della "funzione storico/archivistica (…) assolta dagli archivi informatici" del quotidiano;la resistente ha tuttavia dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad attivare la "cd. interdizione dell´indicizzazione per l´articolo pubblicato" mediante "la compilazione del file "Robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" e del "Robots Meta Tag" prevedendo una operatività combinata dei due strumenti";

VISTA la nota datata 24 marzo 2010 con cui R.C.S. Quotidiani S.p.A., nel rilevare la liceità del trattamento effettuato, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto "alla compilazione del file "robots.txt" segnalando così a tutti i motori di ricerca la propria intenzione di non vedere più indicizzati gli articoli" riferiti al ricorrente;

VISTA la nota datata 7 maggio 2010 con cui il ricorrente ha dichiarato di non avere "più interesse alla prosecuzione del ricorso avendo (…) ottenuto, attraverso l´interdizione dell´indicizzazione degli articoli (…), la tutela dei propri diritti in precedenza lesi";

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on line dei quotidiani in questione dei testi degli articoli a suo tempo pubblicati, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il ricorrente -preso atto dei riscontri forniti dalle società resistenti- manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del medesimo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)  dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Roma, 3 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734459
Data
03/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso