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Provvedimento del 3 giugno 2010 [1734469]

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[doc. web n. 1734469]

Provvedimento del 3 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 26 febbraio 2010 da XY, già dipendente (in qualità di quadro con mansioni di content manager) di People Directions S.r.l., nei confronti di tale società con il quale la ricorrente, non avendo ottenuto idoneo riscontro in merito, ha ribadito la propria contrarietà all´utilizzo di alcuni dati personali che la riguardano (relativi a una serie di fotogrammi raffiguranti la medesima che sarebbero stati utilizzati "malgrado l´esplicita e reiterata opposizione" dell´interessata "per usi prettamente promozionali e commerciali, inserendola nella pubblicazione del periodico denominato PMI Magazine, nell´edizione del mese di ottobre" (tra l´altro, nel medesimo mese in cui la predetta società ha comunicato all´interessata "il recesso dal rapporto di lavoro (…)"); rilevato che la ricorrente ha in particolare chiesto la cancellazione dei dati in questione, opponendosi ad ogni ulteriore trattamento degli stessi, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 23 aprile 2010 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota datata 31 marzo 2010 con la quale la società resistente ha contestato le richieste della ricorrente, in particolare evidenziando come prima della pubblicazione dei fotogrammi in questione la ricorrente "non abbia (…) mai formalmente manifestato tale contraria volontà alla pubblicazione delle foto (…)" e come la stessa, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, "abbia ritenuto opportuno farsi recapitare una copia della rivista (…) presso la propria abitazione (…), in alcun modo contestando alla redazione della rivista un uso illegittimo e non autorizzato del fotogramma";

VISTA la nota anticipata via email il 13 aprile 2010 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste e -contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente- ha precisato di essersi "opposta più volte (…) alla pubblicazione e diffusione della (…) immagine" in questione, sottolineando altresì che "la People Directions non ha, in ogni caso e mai, comunicato (…) alcun documento o prova che attestasse (…)" il consenso della stessa alla predetta pubblicazione;

VISTO il verbale dell´audizione del 21 aprile 2010 nel corso della quale la resistente, nel consegnare copia di una "dichiarazione relativa agli scatti fotografici in questione, controfirmata dal fotografo incaricato dalla redazione del giornale PMI Magazine", ha dichiarato di aver, in ogni caso, "già provveduto alla cancellazione delle foto ritraenti la sola ricorrente dal server aziendale, in data 20.04.2010"; rilevato che nel corso della predetta audizione la ricorrente ha, tra l´altro, chiesto che siano cancellate tutte le immagini che la ritraggono "comprese quelle presenti sul sito aziendale ritraenti la ricorrente medesima";

VISTA la nota datata 30 aprile 2010 con la quale la società resistente ha dichiarato che "tutti i fotogrammi (sia singoli che di gruppo), raffiguranti la signora XY (….) ivi compreso quello oggetto di specifico motivo di ricorso, custoditi sul server aziendale, sono stati cancellati";

VISTA la nota anticipata via email il 30 aprile 2010 con la quale la ricorrente ha preso "atto della dichiarazione (…) dell´avvenuta cancellazione", dei dati che la riguardano, lamentando tuttavia come la stessa sia stata effettuata "posteriormente alle richieste della sottoscritta e dopo ampio lasso di tempo";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata (formulate nell´interpello preventivo e riproposte con il ricorso) sia pure solo nel corso del procedimento, dichiarando tra l´altro, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato dal proprio archivio tutti i fotogrammi ritraenti la ricorrente;

RILEVATO che resta salva la possibilità per l´interessata di promuovere eventuali azioni di danno nei confronti della società resistente in ordine al contestato trattamento di dati in questione atteso che l´Autorità non ha competenza in merito;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di People Directions S.r.l., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di People Directions S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 3 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734469
Data
03/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso