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Provvedimento del 10 giugno 2010 [1734698]

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[doc. web n. 1734698]

Provvedimento del 10 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 2 marzo 2010 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Liberato Mazzola, nei confronti di Radioterapia Villa del Sole S.r.l., con il quale l´interessata (che è stata sottoposta dal centro radioterapico della Casa di Cura Villa del Sole ad una "brachiterapia endocavitaria (…) con apparecchio Microselectron (…)", ha ribadito la richiesta -già avanzata con istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) e rimasta priva di riscontro- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano contenuti in tutta la "documentazione medica relativa alle sedute di brachiterapia endocavica (…) eseguite nei giorni XX – YY – ZZ (…) con particolare riferimento al consenso informato"; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 26 aprile 2010 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 21 maggio 2010 con la quale la resistente ha aderito alla richiesta di accesso, comunicando alla ricorrente in forma intellegibile i dati personali che la riguardano mediante l´inoltro di "copia integrale della cartella clinica richiesta, comprensiva del modulo di consenso informato", relativa alle sedute di radioterapia in questione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ragione del sufficiente riscontro fornito, seppure solo nel corso del procedimento, dalla resistente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Radioterapia Villa del Sole S.r.l., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta dell´interessata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Radioterapia Villa del Sole S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734698
Data
10/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso