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Provvedimento del 10 giugno 2010 [1734709]

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[doc. web n. 1734709]

Provvedimento del 10 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 13 aprile 2010 nei confronti di Italmanagement s.r.l. con il quale Alessia Ghizzoni (rappresentata e difesa dall´avv. Pietro Cucchi), in qualità di ex dipendente della medesima società, reiterando l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi ai "turni di lavoro giornalieri effettuati, ivi compresa la specificazione degli orari di inizio e fine turno, dal 3 maggio 2004 al 26 marzo 2007"; con il ricorso l´interessata ha chiesto altresì la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota anticipata via fax il 3 maggio 2010 con cui la società resistente, nel richiamare il riscontro già fornito in sede di interpello preventivo, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), quanto ai dati relativi ai turni di lavoro svolti dalla ricorrente nel periodo maggio 2004-gennaio 2006, di non potere evadere la richiesta non essendo "in possesso dei fogli presenze vidimati dall´Inail" (il cui smarrimento risulta, peraltro, "regolarmente denunciato alle Autorità competenti"), né di "documentazione alcuna attestante l´orario di lavoro giornaliero osservato" dalla medesima; con riguardo ai restanti dati, relativi al periodo compreso tra febbraio 2006 e marzo 2007, il titolare del trattamento ha provveduto, con la medesima nota, a trasmettere alla ricorrente "copia dei fogli presenza vidimati Inail recanti l´indicazione dell´orario di inizio e fine turno";

VISTA la nota datata 6 maggio 2010 con cui la ricorrente, nel manifestare perplessità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese da controparte, ne ha chiesto conferma mediante esibizione, da parte del titolare del trattamento, della "denuncia dei fogli presenza smarriti relativi al periodo 03.05.2004 al 01.01.2006", ribadendo altresì la richiesta di rifusione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota anticipata via fax il 19 maggio 2010 con cui il titolare del trattamento ha prodotto, ad integrazione di quanto già affermato nella precedente nota, copia della "dichiarazione di smarrimento resa in data 3 febbraio 2006 alla Questura di Roma" relativamente ai fogli presenza contenenti i dati riferiti ai turni di lavoro oggetto del ricorso;

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Italmanagement s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Italmanagement s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734709
Data
10/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso