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Provvedimento del 10 giugno 2010 [1734727]

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[doc. web n. 1734727]

Provvedimento del 10 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 2 marzo 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio Zimatore e Michele Onorato, si è opposta all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che la riguardano ove associati ai fallimenti di KW S.p.A., HQ S.p.A. e ZX s.r.l. nell´ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente le predette società; visto che, a parere della ricorrente, il trattamento di tali dati sarebbe eccedente e non pertinente perché nel "Dossier Approfondito" riferito alla ricorrente si associano ai dati relativi alla stessa informazioni pregiudizievoli riferibili a terzi (appunto le società sopra indicate) nelle quali un consigliere d´amministrazione in carica di XY S.p.A. in passato "ha ricoperto ruoli amministrativi"; ciò, tenuto anche conto che il fallimento di KW S.p.A. è stato dichiarato in data 25 novembre 2004, il fallimento di HQ S.p.A. è stato dichiarato in data 9 ottobre 2002 e il fallimento di ZX s.r.l. è stato dichiarato in data 17 giugno 1997 e chiuso in data 26 settembre 2003; rilevato che la ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 27 aprile 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria pervenuta in data 6 aprile 2010 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi alla ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto tali dati sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved Group S.p.A.; rilevato che i dati in questione riferiti a KW S.p.A., HQ S.p.A. e ZX s.r.l. sono esatti ed aggiornati, come dimostrano le visure estratte dal Registro delle imprese presso le Camere di commercio, rispettivamente, di Roma, Isernia e Bologna; rilevato che le informazioni relative alle "cariche apicali" ricoperte dal consigliere d´amministrazione di XY S.p.A. in questione, in società colpite da eventi pregiudizievoli vengono da Cerved "riportate come puro fatto storico" in quanto l´indice RSFI (Rilevanza Storica dei Fenomeni di Insolvibilità) riporta come indicazione "Nessuna", tenuto anche conto che lo stesso fine dell´attività di Cerved, in quanto società di informazioni commerciali, è quello di fornire "un quadro completo di tutte le attività economiche che hanno riguardato il soggetto interessato", anche di quelle pregresse;

VISTE le note a verbale depositate nel corso dell´audizione del 14 aprile 2010 e la precedente memoria pervenuta il 2 aprile 2010 con le quali la ricorrente ha ribadito le proprie richieste chiedendo, in subordine, l´eliminazione "dalla prima pagina del dossier XY dell´espressione fallimenti su imprese connesse ad esponenti" che, "anche per le modalità grafiche utilizzate, suscitano immediatamente nel lettore allarme e sospetto sproporzionati";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che, con riferimento ad alcuni trattamenti effettuati da Cerved Group S.p.A., questa Autorità ha adottato un provvedimento generale in data 30 ottobre 2008; rilevato tuttavia che tale provvedimento è stato dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Roma n. 21109 del 16 ottobre 2009, anche se per profili non attinenti al merito delle prescrizioni con lo stesso adottate da questa Autorità rispetto ai trattamenti svolti dalla società resistente;

RILEVATO, altresì, che negli ultimi mesi il medesimo Tribunale di Roma ha esaminato diverse opposizioni proposte da Cerved Group S.p.A. avverso le decisioni con le quali il Garante, accogliendo i ricorsi degli interessati, aveva affermato la violazione da parte della stessa Cerved del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice); visto che il predetto Tribunale si è pronunciato con diverse sentenze che, in alcuni casi, hanno accolto le opposizioni proposte, mentre, in altri, hanno confermato le decisioni del Garante, determinando in tal modo un´obiettiva situazione di incertezza per gli operatori del settore ed i soggetti interessati;

RILEVATO che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un elevato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità sta approfondendo con l´A.N.C.I.C. (Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali) le problematiche connesse ai trattamenti di dati in tale settore al fine di verificare la possibilità di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque; ciò, allo scopo di garantire l´osservanza di quanto previsto dall´art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati;

RITENUTA quindi la necessità di disporre, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della definizione di tali criteri e indirizzi, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative ai fallimenti di KW S.p.A., HQ S.p.A. e ZX s.r.l. laddove figurino direttamente associate alla società ricorrente e della conseguente visibilità di tali informazioni nel citato "Dossier approfondito" riferito alla ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della definizione di criteri e indirizzi uniformi per il settore delle informazioni creditizie, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative ai fallimenti di KW S.p.A., HQ S.p.A. e ZX s.r.l. laddove figurino direttamente associate alla società ricorrente e della conseguente visibilità di tali informazioni nel citato "Dossier approfondito" riferito alla ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734727
Data
10/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso