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Provvedimento del 3 giugno 2010 [1734741]

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[doc. web n. 1734741]

Provvedimento del 3 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 22 febbraio 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Valeria Lo Vecchio, si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione o, in subordine, la sospensione) dei dati personali che lo riguardano ove associati ai fallimenti di KW s.r.l. e ZQ s.r.l. (in liquidazione) -in sigla "XQ s.r.l."- nell´ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente le predette società; l´interessato ha in particolare lamentato l´eccedenza del trattamento posto in essere da Cerved Group S.p.A. in virtù del fatto che nel "Dossier Persona Approfondito" relativo al ricorrente i dati che lo riguardano sarebbero associati ad informazioni pregiudizievoli riferite alle società odierne resistenti nelle quali XY rivestì a suo tempo, rispettivamente, la carica di consigliere e di socio; ciò, alla luce del tempo ormai trascorso dal verificarsi di tali eventi (tenuto conto che il fallimento di XQ s.r.l. è stato dichiarato in data 20 febbraio 1995 ed è stato chiuso il 9 giugno 2003, mente il fallimento di KW s.r.l. è stato dichiarato il 29 novembre 1993 e non si è ancora concluso); limitatamente alle informazioni riferite al fallimento di KW s.r.l. il ricorrente ha precisato che le istanze proposte con il ricorso sono avanzate "in via preventiva" (dato che allo stato Cerved Group S.p.A. ne avrebbe "in autonomia" sospeso la pubblicazione) allo scopo di evitare che, nel momento in cui il fallimento verrà chiuso, la citata società possa nuovamente pubblicare i dati in questione; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 aprile 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 22 marzo 2010 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha inviato in allegato copia del "Dossier Persona Approfondito" riferito al ricorrente, aggiornato al 18 marzo 2010, "dal quale si evince come non risulti più presente alcuna indicazione relativa ad eventi pregiudizievoli o altre segnalazioni, nella parte delle informazioni sulle cariche/qualifiche gestionali (…) ricoperte", con riferimento a KW s.r.l. e XQ s.r.l.; rilevato che la resistente ha in ogni caso sostenuto che limitatamente alla "richiesta di blocco" riguardante il fallimento di KW s.r.l. l´odierno ricorso sarebbe inammissibile in quanto l´interpello preventivo datato 14 aprile 2009 (allegato n. 4 del ricorso) non conterrebbe "alcun riferimento alla predetta richiesta ed alle (…) informazioni della KW s.r.l., di cui peraltro risulta confermato l´integrale oscuramento";

RITENUTO che in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni relative al fallimento di KW s.r.l. dal "Dossier Persona" del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che tale richiesta non è stata avanzata nell´interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice; rilevato, comunque, che di tali informazioni, la resistente ha, nel corso del procedimento, confermato "l´integrale oscuramento";

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni relative al fallimento di XQ s.r.l., deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente al riguardo fornito un adeguato riscontro;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni attinenti al fallimento di XQ s.r.l. dal "Dossier Persona" del ricorrente;

b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione delle informazioni attinenti al fallimento di KW s.r.l. dal "Dossier Persona" del ricorrente;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 3 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734741
Data
03/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso