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Provvedimento del 3 giugno 2010 [1734762]

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[doc. web n. 1734762]

Provvedimento del 3 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 3 marzo 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Mario Landini, si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di "KW s.n.c." nell´ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente la predetta società; visto che, in proposito, il ricorrente ha sostenuto di essere venuto a conoscenza sia della sentenza dichiarativa di fallimento sia del decreto di chiusura dello stesso soltanto in occasione delle richieste di apertura di un conto corrente rivolte ad alcune banche nell´esercizio della propria attività imprenditoriale, richieste che erano state rifiutate sulla base delle informazioni, ritenute pregiudizievoli, comunicate alle banche da Cerved sul proprio conto; visto che il ricorrente ha sostenuto che il fallimento è stato dichiarato in data 23 febbraio 1996 e chiuso il 30 maggio 2001 con cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio di Prato e che attualmente sta subendo un grave danno a causa delle informazioni "negative" censite da Cerved;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 aprile 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata in data 2 aprile 2010 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto tali dati sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved Group S.p.A.; rilevato che i dati, relativi al fallimento di "KW s.n.c.", nonché dell´impresa individuale "HQ" (posto che il fallimento in qualità di socio illimitatamente responsabile della "KW s.n.c." ha comportato l´estensione del fallimento anche alla "HQ" di cui il ricorrente era titolare firmatario) sono esatti ed aggiornati, come dimostrano le visure estratte l´11 marzo 2010 dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, rispettivamente, di Prato e di Firenze; rilevato, inoltre, che, secondo la società resistente, la pertinenza di tali informazioni riguardanti "KW s.n.c." e "HQ" sarebbe evidente vista la posizione, rispetto alla prima, di socio di una società di persone delle cui obbligazioni sociali era illimitatamente responsabile e, rispetto alla seconda, di titolare firmatario; rilevato che la resistente ha tra l´altro sostenuto che la società in cui un soggetto abbia ricoperto o ancora ricopra la posizione di socio illimitatamente responsabile o di titolare firmatario non può essere considerata da Cerved Group S.p.A. come un´entità terza rispetto allo stesso giacché "non può essere, infatti, la avvenuta o meno dichiarazione di fallimento la linea di discrimine che conferisce il requisito di terzietà ad un determinato dato" e tenuto anche conto che il fine dell´attività di Cerved, in quanto società di informazioni commerciali, è quello di fornire "un quadro completo di tutte le attività economiche che hanno riguardato il soggetto interessato", anche di quelle pregresse; inoltre, la resistente ha anche sottolineato che "Cerved fornisce le informazioni relative ai fallimenti della KW snc e della HQ come puro "fatto storico" presente nei pubblici registri ma non lo considera né un evento pregiudizievole né lo prende in considerazione nell´indice valutativo" dato che nella sezione "Controllo Automatico Eventi Pregiudizievoli" del "Dossier Persona" in questione viene riportata la dizione "Nessun Evento da segnalare" e l´Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti risulta "Nullo";

VISTO il verbale dell´audizione del 7 aprile 2010 e le successive memorie pervenute il 15 aprile 2010 e l´11 maggio 2010 in cui il ricorrente ha sottolineato che, anche alla luce della riforma del diritto fallimentare (che ha abolito il registro dei falliti, nonché l´istituto della riabilitazione), Cerved non potrebbe trattare i dati in questione e dovrebbe eliminarli dai propri archivi; lo stesso ricorrente ha inviato in allegato alcuni report di società, diverse dalla resistente, che effettuano attività di informazione commerciale o gestiscono sistemi di informazioni creditizie in cui non risultano presenti le informazioni pregiudizievoli di cui chiede la cancellazione; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche che, qualunque sia l´esito del ricorso, le spese del procedimento vengano compensate fra le parti;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che, con riferimento ad alcuni trattamenti effettuati da Cerved Group S.p.A., questa Autorità ha adottato un provvedimento generale in data 30 ottobre 2008; rilevato tuttavia che tale provvedimento è stato dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Roma n. 21109 del 16 ottobre 2009, anche se per profili non attinenti al merito delle prescrizioni con lo stesso adottate da questa Autorità rispetto ai trattamenti svolti dalla società resistente;

RILEVATO, altresì, che negli ultimi mesi il medesimo Tribunale di Roma ha esaminato diverse opposizioni proposte da Cerved Group S.p.A. avverso le decisioni con le quali il Garante, accogliendo i ricorsi degli interessati, aveva affermato la violazione da parte della stessa Cerved del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice); visto che il predetto Tribunale si è pronunciato con diverse sentenze che, in alcuni casi, hanno accolto le opposizioni proposte, mentre, in altri, hanno confermato le decisioni del Garante, determinando in tal modo un´obiettiva situazione di incertezza per gli operatori del settore ed i soggetti interessati;

RILEVATO che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un elevato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità sta approfondendo con l´A.N.C.I.C. (Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali) le problematiche connesse ai trattamenti di dati in tale settore al fine di verificare la possibilità di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque; ciò, allo scopo di garantire l´osservanza di quanto previsto dall´art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati;

RITENUTA quindi la necessità di disporre, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della definizione di tali criteri e indirizzi, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative ai fallimenti di "KW s.n.c." e "HQ" laddove figurino direttamente associate a XY e della conseguente visibilità di tali informazioni nel citato "Dossier persona" riferito al ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alle medesime società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della definizione di criteri e indirizzi uniformi per il settore delle informazioni creditizie, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative ai fallimenti di "KW s.n.c." e "HQ" laddove figurino direttamente associate a XY e della conseguente visibilità di tali informazioni nel citato "Dossier persona" riferito al ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesime società;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 3 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734762
Data
03/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso