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Provvedimento del 27 maggio 2010 [1734782]

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[doc. web n. 1734782]

Provvedimento del 27  maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 22 febbraio 2010 nei confronti di F.i.d.s. - Federazione italiana danza sportiva con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Valeria Conconi), tesserata della predetta federazione, nel ribadire l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), si è opposta all´ulteriore diffusione dei dati personali che la riguardano contenuti in una delibera con cui la Commissione giudicante le ha comminato una condanna a sei mesi di sospensione da ogni attività federale (per aver espresso giudizi offensivi relativi agli Organi federali durante una pubblica riunione) e nel provvedimento di appello che ha annullato tale decisione, entrambi pubblicati, a suo avviso illecitamente, sul sito internet della federazione; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 febbraio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 20 aprile 2010 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 19 marzo 2010 con la quale la resistente, riconosciuta dal C.o.n.i. quale Federazione sportiva nazionale, nel ricordare che i propri tesserati sono tenuti ad "osservare i principi del Codice di comportamento sportivo emanato dal Coni", ha comunicato di aver aderito alla richiesta della ricorrente, rimuovendo "dal sito federale i dati segnalati", pur rappresentando la liceità del trattamento effettuato per consentire a "tutti i funzionari federali di verificare se il federato possa o meno prendere parte all´attività sportiva (essendo o meno in corso la squalifica eventualmente irrogata)";

VISTA la memoria fatta pervenire il 30 aprile 2010 con la quale la ricorrente, nel prendere atto dell´adesione della resistente, ha ribadito di ritenere illecita la pubblicazione dei dati sensibili e giudiziari che la riguardano;

RILEVATO che la Federazione resistente, in quanto riconosciuta quale Federazione Sportiva Nazionale dal C.o.n.i., è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l´ordinamento sportivo nazionale (art. 16 d. lgs. 23 luglio 1999, n. 24, "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI") e che, in virtù dell´art. 2 della l. 17 ottobre 2003, n. 280 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva"), "è riservata all´ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l´osservanza e l´applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell´ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni"; rilevato che il Codice di comportamento sportivo prevede inoltre che "i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell´ordinamento sportivo sono tenuti all´osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal C.o.n.i. e dall´ente di appartenenza";

RILEVATO che l´art. 43 del regolamento di giustizia della Federazione resistente, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 9 del 24 gennaio 2006, prevede che le decisioni adottate dalla Commissione giudicante possano essere rese note anche per il tramite del sito internet federale e rilevato che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non risultano essere stati diffusi dati sensibili o giudiziari;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha comunque aderito all´opposizione manifestata dalla ricorrente, eliminando i dati personali che la riguardano dal sito internet nel quale erano stati pubblicati e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussitono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensa integralmente le spese tra le parti.

Roma, 27 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734782
Data
27/05/10

Tipologie

Decisione su ricorso