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Provvedimento del 16 giugno 2010 [1734941]

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[doc. web n. 1734941]

Provvedimento del 16 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 9 marzo 2010 da Giovanni Falcinelli, già dipendente di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (ora BNL gruppo BNP Paribas), rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Laura Cavalsassi e Erminia Cozza, nei confronti del predetto istituto di credito con il quale il ricorrente, non avendo ottenuto alcun riscontro in merito, ha ribadito la richiesta (formulata in data 16 dicembre 2009) volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di dei dati personali che lo riguardano relativi al trascorso rapporto di lavoro (iniziato nel 1983 e risolto nel 2008) con particolare riferimento a "le note caratteristiche dall´inizio della carriera; la scheda di attribuzione delle varie mansioni; la delibera attestante la promozione a quadro direttivo terzo livello (…) e relativo ordine di servizio";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; nonché la successiva nota del 26 aprile 2010 con cui è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione del ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 9 aprile 2010 con la quale il ricorrente nel ribadire le proprie richieste, ha chiesto altresì di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTA l´email del 5 maggio 2010 con la quale la società resistente ha comunicato di aver riscontrato le richieste del ricorrente durante un "incontro (…) tenuto presso i locali della Banca (…) alla presenza di due rappresentanti aziendali e delle due legali dell´ex dipendente (…)", le quali "hanno visionato l´intero fascicolo, estraendo copia dei documenti in possesso della Banca ritenuti di loro interesse";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734941
Data
16/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso