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Provvedimento del 10 giugno 2010 [1734947]

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[doc. web n. 1734947]

Provvedimento del 10 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 2 marzo 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Attilio Zimatore e Michele Onorato, si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di KW s.r.l. e HQ S.p.A. nell´ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente le predette società; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali dati sarebbe eccedente e non pertinente perché nel "Dossier Persona Approfondito" riferito al ricorrente si associano ai dati relativi allo stesso informazioni pregiudizievoli riferibili a terzi (appunto le società sopra indicate) nelle quali il ricorrente "ha svolto funzioni amministrative", tenuto anche conto che il fallimento di KW s.r.l. è stato dichiarato in data 29 luglio 2004 e chiuso il 15 giugno 2007, mentre il fallimento di HQ S.p.A. è stato dichiarato in data 9 ottobre 2002; rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che la presenza di tali informazioni, ritenute pregiudizievoli, all´interno del "Dossier Persona Approfondito" in questione avrebbe influenzato la valutazione di Cerved sull´affidabilità commerciale del ricorrente determinando un "I.S.E.P.R." (Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti) che risulta "Elevato"; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 aprile 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria pervenuta in data 7 aprile 2010 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto tali dati sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved Group S.p.A.; rilevato che i dati in questione sono esatti ed aggiornati, come dimostrano rispettivamente la visura estratta dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio di Milano in data 7 aprile 2010 e la visura estratta dal Registro delle Imprese presso la Camera di commercio di Isernia in data 8 gennaio 2010; rilevato, inoltre, che, secondo la società resistente, la pertinenza di tali informazioni riguardanti KW s.r.l. e HQ S.p.A. sarebbe evidente vista la posizione, rispetto alla prima, di amministratore unico, e, rispetto alla seconda, inizialmente di presidente del consiglio di amministrazione ed in seguito di consigliere; rilevato che la resistente ha tra l´altro sostenuto che la società in cui un soggetto abbia ricoperto o ancora ricopra "la carica apicale di amministratore unico nonché consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione" non può essere considerata da Cerved Group S.p.A. come un´entità terza rispetto allo stesso giacché "non può essere, infatti, la avvenuta o meno dichiarazione di fallimento la linea di discrimine che conferisce il requisito di terzietà ad un determinato dato" e tenuto anche conto che il fine dell´attività di Cerved, in quanto società di informazioni commerciali, è quello di fornire "un quadro completo di tutte le attività economiche che hanno riguardato il soggetto interessato", anche di quelle pregresse;

VISTE le note a verbale depositate nel corso dell´audizione del 14 aprile 2010 e la precedente memoria pervenuta il 2 aprile 2010 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste chiedendo, in subordine, l´eliminazione "dalla prima pagina del dossier XY delle espressioni fallimenti su imprese connesse, procedure pregresse su imprese connesse e del giudizio di valore elevato" che, "anche per le modalità grafiche utilizzate, suscitano immediatamente nel lettore allarme e sospetto sproporzionati";

VISTA la memoria inviata in data 23 aprile 2010 con la quale la resistente ha sostenuto che, come dimostrato da una visura estratta presso l´Agenzia del Territorio di Isernia in data 8 gennaio 2010, risulta a carico del ricorrente "una ipoteca legale a carico di XY ed a favore di Equitalia Serit Spa per la somma capitale di (…) 66.446,39" euro e che tale "evento pregiudizievole di conservatoria" incide "notevolmente sul parametro elevato assegnato all´Indice Storico degli Eventi Pubblici Rilevanti";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che, con riferimento ad alcuni trattamenti effettuati da Cerved Group S.p.A., questa Autorità ha adottato un provvedimento generale in data 30 ottobre 2008; rilevato tuttavia che tale provvedimento è stato dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Roma n. 21109 del 16 ottobre 2009, anche se per profili non attinenti al merito delle prescrizioni con lo stesso adottate da questa Autorità rispetto ai trattamenti svolti dalla società resistente;

RILEVATO, altresì, che negli ultimi mesi il medesimo Tribunale di Roma ha esaminato diverse opposizioni proposte da Cerved Group S.p.A. avverso le decisioni con le quali il Garante, accogliendo i ricorsi degli interessati, aveva affermato la violazione da parte della stessa Cerved del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice); visto che il predetto Tribunale si è pronunciato con diverse sentenze che, in alcuni casi, hanno accolto le opposizioni proposte, mentre, in altri, hanno confermato le decisioni del Garante, determinando in tal modo un´obiettiva situazione di incertezza per gli operatori del settore ed i soggetti interessati;

RILEVATO che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un elevato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità sta approfondendo con l´A.N.C.I.C. (Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali) le problematiche connesse ai trattamenti di dati in tale settore al fine di verificare la possibilità di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque; ciò, allo scopo di garantire l´osservanza di quanto previsto dall´art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati;

RITENUTA quindi la necessità di disporre, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della definizione di tali criteri e indirizzi, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative ai fallimenti di KW s.r.l. e HQ S.p.A. laddove figurino direttamente associate a XY e della conseguente visibilità di tali informazioni nel citato "Dossier persona" riferito al ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alle medesime società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della definizione di criteri e indirizzi uniformi per il settore delle informazioni creditizie, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative ai fallimenti di KW s.r.l. e HQ S.p.A. laddove figurino direttamente associate a XY e della conseguente visibilità di tali informazioni nel citato "Dossier persona" riferito al ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alle medesime società;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734947
Data
10/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso