g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 giugno 2010 [1734973]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1734973]

Provvedimento del 16 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 9 marzo 2010 nei confronti di Google Italy s.r.l., in qualità di asserito gestore del motore di ricerca "Google", Yahoo! Italia s.r.l., in qualità di asserito gestore del motore di ricerca "Yahoo!", R.C.S. Quotidiani S.p.A. e R.C.S. Digital, in qualità di editori del sito internet www.corriere.it, Il Giornale on line s.r.l., in qualità di editore del sito internet www.ilgiornale.it, Monrif Net s.r.l., in qualità di editore del sito internet www.quotidiano.net, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Luigi Pamphili, in relazione alla pubblicazione negli archivi storici on line dei citati quotidiani di alcuni articoli, risalenti ad aprile 2007 e maggio 2008, contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria, tuttora pendente, in cui il medesimo risulta coinvolto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto, nei confronti dei gestori dei motori di ricerca, la rimozione, con conseguente inibizione dell´indicizzazione automatica, delle pagine web contenenti gli articoli oggetto dell´odierno ricorso, nonché, nei confronti delle società editrici, la cancellazione o il blocco dei dati contenuti negli articoli oggetto di contestazione, domandando, in subordine, l´adozione di misure idonee ad inibire la reperibilità dei predetti articoli tramite i motori di ricerca esterni ai siti delle testate giornalistiche resistenti; l´interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla sua reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie riferite "ad eventi avvenuti molto tempo addietro, per i quali l´eventuale efficacia esimente del diritto di cronaca si è da tempo esaurita e la cui permanenza nella indistinta disponibilità degli utenti del web postula la violazione (…) dei principi che regolano il trattamento dei dati personali, sottoponendo il ricorrente ad una sorta di gogna mediatica"; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 aprile 2010, con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, anticipata via fax in data 30 marzo 2010, con la quale Yahoo! Italia s.r.l., ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver "provveduto a rimuovere i risultati ottenuti utilizzando come chiave di ricerca" il nome del ricorrente, precisando tuttavia che con riguardo "alle occorrenze generate dai siti web www.ilgiornale.it, http://archiviostorico.corriere.it (…) Yahoo! versi nell´impossibilità materiale di riscontrare le (…) esigenze" dell´interessato, essendo necessario, a tal fine, che "i contenuti sgraditi vengano cancellati in modo definitivo alla fonte", ossia dai siti sorgente facenti capo a soggetti terzi rispetto ai gestori dei motori di ricerca;

VISTA la nota datata 24 marzo 2010 con cui Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di controllante della Monrif Net s.r.l., ha fornito assicurazioni in ordine alla imminente "cancellazione dell´articolo pubblicato" sul sito internet www.quotidiano.net;

VISTA la nota, inviata via fax in data 2 aprile 2010,  con cui Google Italy s.r.l., nell´eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all´odierno ricorso "non avendo (…) alcun ruolo in merito alla gestione e funzionamento del motore di ricerca www.google.it", ha evidenziato come titolare del trattamento sia Google Inc., società con sede negli Stati Uniti che, in virtù del "criterio di stabilimento" delineato dal Codice, non soggiace all´applicazione della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali; la resistente, nel rilevare  "che (…) Google Inc. non potrebbe dar seguito alla richiesta di rimozione presentata" dal ricorrente "senza la collaborazione dei (…) responsabili e gestori dei siti internet dove sono pubblicati gli articoli oggetto del ricorso", ha tuttavia rappresentato che gli articoli menzionati dal ricorrente "non sono attualmente rinvenibili tra le pagine web indicizzate attraverso il motore di ricerca Google";

VISTA la nota, inviata via fax in data 7 aprile 2010, con cui Il Giornale on line s.r.l., nel rilevare la liceità del trattamento posto in essere, ha rappresentato di aver adottato "ogni misura tecnicamente idonea a evitare che le generalità del ricorrente contenute nell´articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo del motore di ricerca interno" al sito del quotidiano, rilevando, di contro, "di non disporre di alcun potere per incidere sulle modalità di indicizzazione delle proprie pagine internet da parte dei motori di ricerca esterni" al medesimo sito;

VISTA la nota, datata 9 aprile 2010, con cui RCS Quotidiani S.p.A., pur nel ribadire la liceità del mantenimento degli articoli all´interno dell´archivio del quotidiano, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver "provveduto alla compilazione del file "robots.txt" segnalando (…) a tutti i motori di ricerca la propria intenzione di non vedere più indicizzati" gli articoli oggetto di contestazione;

VISTE le note, inviate via fax in data 9 aprile e il 10 maggio 2010, con cui il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro fornito da Yahoo! Italia s.r.l., da Monrif Net s.r.l. (per il tramite della controllante Poligrafici Editoriale S.p.A.), da Google Italy s.r.l. e, da ultimo, da RCS Quotidiani S.p.A., ha invece lamentato l´inadeguatezza dei rimedi adottati da Il Giornale on line s.r.l., eccependo che l´articolo riportante i dati dell´interessato "è riapparso ed è tuttora nella disponibilità della generalità degli utenti del web" ed insistendo per l´accoglimento del ricorso nei confronti del medesimo titolare;

VISTA la nota, inviata via fax in data 31 maggio 2010, con cui Il Giornale on line s.r.l., richiamando quanto già comunicato nel precedente riscontro, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´articolo 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") la "piena disponibilità a procedere alla compilazione del file robots.txt" al fine di escludere l´indicizzazione automatica dell´articolo, pubblicato all´interno dell´archivio, da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, precisando di "effettuare questo adempimento con immediatezza, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per attivare questa operazione";

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on line dei quotidiani in questione dei testi degli articoli a suo tempo pubblicati, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il ricorrente ritenuto adeguati i riscontri forniti dai titolari del trattamento, con specifico riferimento all´intervenuta adozione di misure idonee ad evitare l´indicizzazione degli articoli in questione dai motori di ricerca esterni ai siti dei diversi editori;

RITENUTO, alla luce di ciò, che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)  dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Roma, 16 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734973
Data
16/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso