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Provvedimento del 16 giugno 2010 [1735017]

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[doc. web n. 1735017]

Provvedimento del 16 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 12 marzo 2010, con il quale Mara snc (rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) -lamentando l´inidoneità del riscontro ricevuto alla precedente istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196)- ha ribadito, nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A., la richiesta volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano "contenuti nella documentazione contrattuale e contabile (estratti conto e riassunti scalari) riferibile ai conti correnti n.ri XY e HQ (…)" per l´intera durata dei rapporti stessi; la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 marzo 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente; nonché la nota del 26 aprile 2010 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 13 aprile 2010 con la quale la società ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota anticipata via fax il 29 aprile 2010, con la quale la banca resistente, nel precisare di aver ricevuto tardivamente la predetta istanza ex artt. 7 e 8 del Codice a causa di "un iter trasmissivo anomalo interno al Gruppo (…)",  ha sostenuto di aver consegnato alla ricorrente "copia degli estratti conto e dei conteggi scalari riferiti ai seguenti conti correnti: (…) XY -  periodo 31/12/2003 – 16/01/2008; (…) HQ periodo 31/12/1999 – 16/01/2008", altresì comunicando che "nelle more di ottenere dagli archivi centrali copia dei documenti contrattuali relativi al conto corrente HQ, (…) per l´altro rapporto citato (…) non esiste tale documentazione (…)";

VISTE le note inviate via fax il 18 e il 20 maggio 2010 e le comunicazioni via  e-mail del 20 maggio 2010, con le quali la ricorrente ha eccepito l´incompletezza del riscontro fornito, insistendo per l´accoglimento delle proprie istanze in relazione ai dati mancanti "contenuti nei riassunti scalari del c/c n. HQ (…)", nonché "nei documenti contrattuali delle (…) aperture dei rapporti e/o dei documenti regolanti le condizioni economiche applicate (…)";

VISTA la nota anticipata via fax il 26 maggio 2010 con cui l´istituto di credito resistente ha precisato: a) "che il materiale consegnato già contiene i riassunti a scalare del conto corrente in esame (HQ) dal mese di ottobre 2003 sino alla data richiesta (…); antecedentemente al mese di ottobre 2003, dalle verifiche effettuate, si è appurato che i riassunti a scalare mancano in quanto per detto periodo (…) la procedura prevedeva la stampa dei riassunti scalari separata da quella degli estratti conto (…)"; b) di essersi, comunque, attivata "immediatamente al fine di reperire la documentazione che peraltro è archiviata con modalità differenti dallo standard aziendale attuale e conservata unicamente in forma cartacea";

VISTA l´e-mail inviata il 26 maggio 2010 con la quale la società ricorrente, nel confermare di "aver ricevuto i riassunti a scalare dal settembre 2003 alla chiusura del conto", ha tuttavia ritenuto la resistente inadempiente "limitatamente ai dati contenuti nei riassunti a scalare relativi al periodo antecedente quello suindicato";

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare fondato il ricorso in relazione ai predetti dati ancora non comunicati alla ricorrente non avendo al riguardo la banca resistente ancora fornito un riscontro che possa reputarsi idoneo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, e ritenuto pertanto di dover ordinare a Intesa San Paolo S.p.A., di comunicare alla ricorrente i dati richiesti entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data; ciò con particolare riferimento ai dati, fatti oggetto delle specifiche richieste di cui all´art. 7 del Codice, contenuti nel citato contratto di apertura del conto corrente n. HQ e relativi al periodo antecedente al 2003;

RITENUTO invece, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente in ordine all´istanza di accesso ai restanti dati formulata dalla ricorrente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Intesa San Paolo S.p.A., stante l´incompletezza del riscontro, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e, per l´effetto, ordina a Intesa San Paolo S.p.A. di comunicare alla ricorrente, in forma intelligibile, i dati dalla medesima richiesti (relativi al rapporto di conto corrente per il quale non risultano ancora consegnate le informazioni antecedenti all´ottobre 2003) entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti informazioni già comunicate alla società ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Intesa San Paolo S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 16 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1735017
Data
16/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso