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Richiesta di cancellazione di dati personali da siti internet - 13 maggio 2010 [1735420]

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[doc. web n. 1735420]

Richiesta di cancellazione di dati personali da siti internet - 13 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato nei confronti di KK S.p.A. e Google Italy s.r.l. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Luisa Taldone), KW, in relazione a tre servizi andati in onda nel corso di tre distinte puntate della trasmissione televisiva "XX" volti a denunciare presunte molestie avvenute in convento a danno di un giovane (che avrebbe documentato l´episodio mediante l´ausilio di una telecamera nascosta), ha ribadito la richiesta – già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) – volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dai siti internet "YY" e www.youtube.com che riportano i predetti servizi; rilevato, infatti, che il ricorrente ritiene che i servizi diffusi, nonostante il proprio volto sia stato oscurato e che il proprio nome sia stato omesso, consentirebbero la sua identificazione (tenuto conto che sono stati ripresi anche ambienti interni ed esterni del ZZ e il suo JJ) e che il trattamento dei dati in questione sarebbe illecito dal momento che i filmati sarebbero stati ripresi, in parte, mediante l´uso di artifici e raggiri e non sarebbero di interesse pubblico, dal momento che, "anche ove fossero vere le illazioni de quibus, si tratterebbe comunque di un fatto circoscritto e strettamente privato"; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 febbraio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché il verbale dell´audizione delle parti del 9 marzo 2010 e la nota del 24 marzo 2010 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 26 febbraio e 4 marzo 2010 con le quali KK nel contestare l´idoneità dell´interpello preventivo, pervenuto alla resistente privo della necessaria procura allegata, ha comunicato di aver eliminato dal sito internet i servizi oggetto di contestazione, "ancorché per intervenuto disinteresse editoriale e non certo per soddisfare le altrui ingiustificate richieste", tenuto conto che comunque, a proprio avviso, "i servizi" erano "del tutto legittimi", avendo gli stessi documentato "una vicenda di interesse sociale (…), senza che peraltro – grazie alla debita schermatura delle immagini – sia stato arrecato pregiudizio a colui che (…) lamenta un´inesistente intrusione illecita nella sua sfera privata";

VISTA la nota e la memoria datate 25 febbraio e 4 marzo 2010 con le quali Google Italy s.r.l.  ha rappresentato di non essere titolare del trattamento con riferimento ai dati personali indicati nel ricorso, indicando che tale ruolo sarebbe rivestito da una diversa società con sede negli Stati Uniti (YouTube LLC); rilevato che la resistente ha dichiarato di essere "del tutto estranea ai servizi resi attraverso il sito www.youtube.com", limitandosi a "svolgere  in Italia una mera attività di marketing, ricerca clienti e raccolta della pubblicità per conto di Google Inc." e non essendo "minimamente coinvolta nella progettazione, nella realizzazione, nel funzionamento e nella gestione dei servizi offerti agli utenti da YouTube LLC in relazione al sito internet in questione", né avendo "alcun ruolo, nemmeno nella consulenza pubblicitaria e di marketing, in relazione al servizio YouTube, fornito e gestito esclusivamente da YouTube LLC";

VISTA la memoria anticipata via fax il 4 marzo 2010 con la quale il ricorrente, nel ribadire che "le riprese effettuate si riferiscono a dialoghi carpiti di nascosto nella HH di un ZZ, da un soggetto noto al ricorrente come amico e fedele, nel corso di una conversazione che avrebbe dovuto rimanere strettamente riservata e confidenziale" e che pertanto il trattamento effettuato sarebbe a suo avviso illecito, ha insistito nella propria richiesta, tenuto anche conto del fatto che, sul sito internet XX, sarebbe ancora presente uno dei servizi contestati;

VISTA la memoria del 2 aprile 2010 con la quale KK S.p.A., nel ribadire di ritenere lecito il trattamento effettuato tenuto conto dell´evidente interesse sociale della vicenda, ha comunicato che "i controlli effettuati hanno confermato che i servizi trasmessi in data JX e KH sono stati immediatamente cancellati dal sito internet del programma XX, il giorno 24 novembre 2009, alle ore 10:51", mentre  "il servizio del WK non è stato subito cancellato, probabilmente per un errore di natura tecnica": lo stesso comunque, "per coerenza con la precedente decisione, (…) è stato (…) cancellato successivamente a seguito della lettura della memoria integrativa" del ricorrente;

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici; rilevato che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell´allegato A del Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato (previsto in termini generali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO che, alla luce della documentazione acquisita in atti, le informazioni relative alla vicenda risultano essere state raccolte dal diretto interessato (il giovane oggetto delle molestie) per documentare la stessa e che, nella redazione dei servizi mandati in onda, risultano effettivamente essere state adottate, rispetto alle immagini riprese dal giovane, misure volte a rendere non direttamente identificabili gli interessati ripresi dalle telecamere (inquadrature limitate, oscuramento del volto, trasmissione in bianco e nero che non consente di distinguere i colori dei vestiti e quelli degli ambienti, mascheramento della voce), nel rispetto del principio di essenzialità dell´informazione rispetto a un fatto che risulta di interesse pubblico;

RITENUTO comunque di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di KK S.p.A., dal momento che la resistente – che ha eccepito solo nel corso del procedimento dinanzi a questa Autorità l´assenza di una procura allegata all´interpello preventivo e non, come dovuto, al momento della ricezione dello stesso – ha comunque aderito alla richiesta del ricorrente, rimuovendo dal proprio sito internet i tre servizi relativi alla vicenda;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, anche nei confronti di Google Italy s.r.l. tenuto conto che la stessa ha fornito riscontro all´interpello preventivo soltanto a seguito della presentazione del ricorso e che alla luce delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento (della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") non vi è prova che la stessa sia, allo stato, titolare del trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato mediante il sito internet www.youtube.com, neanche attraverso la vendita di servizi pubblicitari o una delle altre attività da essa effettuate per conto della società americana Google Inc.;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese per il procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 13 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1735420
Data
13/05/10

Tipologie

Decisione su ricorso