g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 giugno 2010 [1735610]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1735610]

Provvedimento del 16 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Safilo S.p.A. con la quale XY, dopo essere stato licenziato con l´accusa di aver gestito, nella sua qualità di responsabile vendite, in modo non corretto i rapporti con un cliente, ha chiesto alla società la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo riguardano "acquisiti nell´ambito delle indagini che hanno portato" al predetto licenziamento e, in particolare, di quelli relativi a "tutte le e-mail e gli sms (…) in cui" lo stesso "sia mittente e/o figuri tra i destinatari"; ciò, avendo rinvenuto nelle due note di contestazione disciplinare che hanno preceduto il licenziamento, alcuni riferimenti ad sms ed e-mail che lo stesso avrebbe scambiato, nell´ambito della propria attività lavorativa, mediante le utenze aziendali assegnategli; rilevato che l´interessato ha anche chiesto, con riferimento ai medesimi dati, le informazioni previste dall´art. 7, comma 2, del Codice, nonché la cancellazione degli stessi, opponendosi al loro ulteriore utilizzo, essendo, a suo avviso, i dati trattati in violazione degli artt. 4 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 21 aprile 2010 nei confronti di Safilo S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Daffra e Guglielmo Burragato) ha ribadito le richieste già avanzate con l´interpello preventivo, ritenendo non giustificato il diniego oppostogli dalla società che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, ha ritenuto di non poter, allo stato, consentire all´interessato di esercitare i diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice per evitare un pregiudizio effettivo e concreto all´esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 aprile 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria fatta pervenire il 13 maggio 2010 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Toffoletto, Paola Tradati, Paola Pucci, Stefania Maglienti e Gaia Bassani) ha sostenuto l´infondatezza del ricorso proposto, rappresentando di non poter allo stato aderire alle richieste ex art. 7 del Codice tenuto conto che l´interessato ha già impugnato il proprio licenziamento e che i dati oggetto della richiesta di accesso "sono rilevanti ai fini dell´esercizio (…) del proprio diritto di recedere per giusta causa dal rapporto di lavoro subordinato con l´interessato ex art. 2119 cod. civ., ed in particolare ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento e, dunque, fanno parte della strategia difensiva della società nell´instaurando procedimento giudiziale"; rilevato che la resistente ha sottolineato che i dati in questione (di cui l´interessato avrebbe già avuto contezza nel corso del procedimento disciplinare poi conclusosi con il licenziamento) sono stati raccolti "per verificare ed esigere l´adempimento dello specifico obbligo di diligenza del lavoratore subordinato previsto dall´art. 2104 cod. civ. e per esercitare gli specifici compiti disciplinari attribuiti al datore di lavoro dall´art. 2106 cod. civ. ai fini della gestione del rapporto di lavoro"; in particolare, gli stessi sarebbero stati ricavati, "nell´ambito di un´indagine condotta internamente per verificare alcune irregolarità ed anomalie in relazione ai rapporti con un cliente (…) gestiti, tra gli altri, anche dall´interessato nello svolgimento del suo incarico", ricavandoli dal computer aziendale riconsegnato dall´interessato medesimo che era stato "preventivamente informato circa le finalità della consegna (i. e. la copia dell´hard disk) e circa l´oggetto dell´indagine"; rilevato che la società ha altresì rappresentato di aver adottato, il 30 giugno 2004, un regolamento in materia di Privacy e trattamento dei dati personali con cui ha indicato ai propri dipendenti le modalità per un corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali affidati in dotazione e di aver sottoscritto un accordo sindacale ex art. 4 della l. n. 300/1970 con le R.S.U. e OO.SS. "che le consente un controllo sul corretto utilizzo degli strumenti informatici/elettronici in dotazione ai dipendenti per l´esecuzione dell´attività lavorativa" (documentazione di cui ha inviato copia);

VISTE le note inviate via fax il 14 e il 17 maggio 2010 con le quali il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, non ritenendo sussistente il pregiudizio paventato dalla resistente e ritenendo illecito il trattamento effettuato poiché, a proprio avviso, la policy aziendale e l´accordo sindacale non prevedono comunque la clonazione dei dischi fissi dei computer dei dipendenti, ma solo la possibilità "di verificare il loro corretto utilizzo";

VISTA la memoria del 17 maggio 2010 con la quale la resistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato per le finalità di cui all´art. 24, comma 1, lett. a), b), f), del Codice e la richiesta di differimento del diritto di accesso del ricorrente ex art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, "tenuto conto che, allo stato, tra le parti pende controversia per l´accertamento della giusta causa di licenziamento dell´interessato";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i diritti di cui all´articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria; rilevato che la valutazione dell´esistenza del pregiudizio effettivo deve essere effettuata caso per caso, anche in relazione ai diritti specificamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che la società resistente – che risulta aver raccolto e conservato i dati per far valere e difendere il diritto di verificare l´adempimento degli specifici obblighi posti a carico del lavoratore subordinato (cfr. artt. 2104 cod. civ. e ss.) alla luce di irregolarità che si erano verificate nei rapporti con un cliente gestito dal ricorrente medesimo – ha fornito, nel caso di specie, elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l´esistenza di una situazione contenziosa fra le parti e rappresentando che i dati oggetto dell´istanza (tra i quali non compaiono dati di natura sensibile) sono strettamente pertinenti all´attività lavorativa del ricorrente e alle ragioni che hanno condotto al suo licenziamento; ritenuto che, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate e sulla base della documentazione in atti, risulta allo stato legittimo il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del medesimo Codice, al fine di non pregiudicare, in via del tutto temporanea, l´attività delle parti in giudizio e ritenuto quindi di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 16 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1735610
Data
16/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso