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[doc. web n. 1736833]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Alampi Carmela & C. s.n.c. di Sapone Giovanna - 24 febbraio 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 11 del 24 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 5 marzo 2008 nei confronti di Alampi Carmela & C. s.n.c. di Sapone Giovanna, con sede in Reggio Calabria via S. Anna n. 77, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che la Questura di Reggio Calabria – Divisione di polizia amministrativa e sociale, a fronte dello svolgimento di un´attività di controllo di polizia amministrativa effettuato in data 30 gennaio 2008, ha segnalato al Garante, con nota n. 23^/III/2008 del 1° febbraio 2008, che la società effettua trattamenti di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza composto da 7 telecamere ubicate all´interno dei propri locali, senza rendere agli interessati sia l´informativa semplificata sia quella circostanziata nelle forme previste dall´art. 13 del Codice e dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004;

VISTO il verbale n. 5934/56834 del 5 marzo 2008 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, tra l´altro, ha affermato che “al momento del controllo effettuato dalla Polizia di Stato, le “informative” affisse sulle porte a vetri del bar erano state momentaneamente tolte per provvedere alla pulizia delle stesse”;

CONSIDERATO  che, a fronte delle convocazioni per l´audizione di cui all´art. 18 della legge n. 689/1981 nn.rr. 19223/56834 del 1° settembre 2008 e 23177/56834 del 22 ottobre 2008, la società ha comunicato di non poter essere presente;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa atteso che l´assenza delle informative semplificate risulta correttamente accertata ai sensi dell´art. 14 della legge n. 689/1981, mentre nessuna controdeduzione è stata prodotta relativamente all´accertata assenza dell´informativa circostanziata, anch´essa obbligatoria per effetto del punto 3.1 del provvedimento datato 20 aprile 2004 sulla videosorveglianza;

RILEVATO che la società effettua un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere sia l´informativa semplificata che quella circostanziata agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

ad Alampi Carmela & C. s.n.c. di Sapone Giovanna, con sede in Reggio Calabria via S. Anna n. 77, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1736833
Data
24/02/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca